Ricorso della docente contro il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo dichiarato inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 96 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione della clausola 4, n. 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, deve essere dedotta con specifica contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine all’oggetto della domanda e all’anzianità riconosciuta. Il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa prospettazione, senza censurare specificamente la statuizione che circostanzia la domanda originaria, è inammissibile. L’accertamento in ordine ai periodi di servizio effettivamente valorizzabili e alla comparazione con il trattamento del docente assunto a tempo indeterminato costituisce valutazione di merito, la cui rivalutazione esula dal giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una docente, assunta a tempo indeterminato con effetto dal 1° settembre 2007, aveva proposto domanda giudiziale per il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto con contratti a tempo determinato, al fine di ottenere le differenze retributive derivanti da una maggiore anzianità di servizio.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, l’aveva rigettata. Il giudice d’appello, richiamando i principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 31149 del 2019, aveva accertato che i periodi effettivamente valorizzabili ammontavano a sei anni, dieci mesi e ventisette giorni, a fronte di un riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo di nove anni. Tale circostanza escludeva la situazione di svantaggio lamentata dalla docente. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della clausola 4, n. 1, dell’Accordo Quadro, sostenendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente ristretto l’oggetto della domanda originaria, proposta prima della sentenza n. 31149 del 2019, al solo riconoscimento integrale di alcuni servizi, e non di tutti i servizi pre-ruolo, inclusi i giorni di effettivo servizio successivi al 10 luglio 2001.
La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva riportato testualmente nel corpo della sentenza la difesa con cui la lavoratrice, in appello, aveva circostanziato la propria domanda, precisando di aver svolto servizi di insegnamento pre-ruolo con contratti a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2001/2002 fino all’anno scolastico 2006/2007, in relazione alla medesima classe di concorso per cui era stata immessa in ruolo.
Tale statuizione non è stata specificamente contestata dalla ricorrente, che si è limitata a contrapporre la propria prospettazione, manifestando nella sostanza una non condivisione dei principi enunciati dalla richiamata sentenza n. 31149 del 2019, alla quale la Corte intende dare continuità. Tali principi affermano che l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che disciplina il riconoscimento dell’anzianità dei docenti a tempo determinato immessi nei ruoli, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro e va disapplicato quando l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri legali risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Il giudice di merito, per accertare la discriminazione, deve comparare il trattamento del docente assunto a tempo determinato con quello del docente assunto a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni tra un rapporto e l’altro e senza applicare la regola dell’equivalenza di cui all’art. 489 del d.lgs. n. 297/1994.
La Corte ha ritenuto che tali principi abbiano trovato corretta applicazione da parte della Corte d’Appello, sulla base dell’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, la cui rivalutazione esula dal giudizio di legittimità. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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