Nullità per mancanza di autorizzazione regionale non sorregge l’autotutela (TAR Sicilia n. 300 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata acquisizione dell’autorizzazione regionale prescritta per l’alienazione di un immobile dell’istituzione proprietaria non integra alcuna delle fattispecie di nullità dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Essa costituisce una condizione di legittimità del procedimento, la cui violazione, al più, dà luogo a un vizio di incompetenza, riconducibile all’annullabilità di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Riqualificato l’atto di nullità come annullamento d’ufficio, l’autotutela è illegittima quando sopravviene oltre il termine di dodici mesi fissato dall’art. 21-novies della legge n. 241/1990, prevalendo la tutela dell’affidamento del privato.
Il Fatto
Una fondazione locale, ente pubblico dotato di personalità giuridica, bandisce una procedura per la permuta di un proprio immobile, aggiudicata a un’unica società partecipante, che sottoscrive con l’ente una scrittura privata avente ad oggetto un preliminare di permuta e appalto.
Dopo l’insediamento di un nuovo commissario straordinario e a seguito di un esposto della società, l’Assessorato regionale competente rappresenta la carenza di legittimità degli atti di gara per difetto della propria autorizzazione preventiva. La fondazione adotta quindi la determina con cui dichiara la nullità di tutti gli atti della procedura. La società impugna la determina davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La nota assessoriale richiamata è un atto di mero riscontro a un esposto, privo di attitudine lesiva, con la quale l’amministrazione regionale prende le distanze dall’operato dell’ente e ne conferma la piena responsabilità gestionale. Essa non andava impugnata. Parimenti infondata è l’eccezione di omessa notifica all’Assessorato, difettando l’elemento sostanziale del controinteresse, poiché tale amministrazione non vanta un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La determina è un atto plurimotivato. Il Collegio ne passa in rassegna i singoli capi: la carenza dell’autorizzazione ex art. 36 della legge regionale n. 22/1986, la volontà di evitare un preteso danno erariale, l’incongruenza sulla quota permutata e il richiamo all’art. 68, comma 3, della legge regionale n. 10/1999. Nessuno di essi integra la nullità strutturale, né il difetto assoluto di attribuzione, né una nullità testuale.
L’autorizzazione regionale e il controllo di legittimità costituiscono condizioni di legittimità del procedimento, non elementi essenziali dell’atto. La loro mancanza non configura carenza di potere in astratto, ma semmai un vizio di competenza. La volontà di scongiurare un danno erariale è valutazione di mera opportunità, estranea all’art. 21-septies.
Il secondo motivo è fondato. Il giudice amministrativo può qualificare l’atto secondo il suo effettivo contenuto, a prescindere dal nomen iuris. Riqualificata la determina come annullamento d’ufficio, la sua adozione è comunque tardiva: essa è intervenuta oltre il termine di dodici mesi dall’adozione degli atti incisi, violando l’art. 21-novies nella versione ratione temporis applicabile. Prevalgono le ragioni di tutela dell’affidamento.
Quanto alla domanda di condanna alla stipula del contratto definitivo, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la pretesa ha ad oggetto una situazione di diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario, davanti al quale pende già il giudizio ex art. 2932 cod. civ. La domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, resta assorbita dall’accoglimento di quella principale. Il ricorso è accolto quanto all’annullamento, con condanna della parte resistente alle spese.
Nota della Redazione
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