Danno da ritardo aereo: la Cassazione rinvia a udienza tematica (Cass. civ. Sez. III n. 3645 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la vicenda impone la disamina di tematiche comuni ad altre cause in tema di trasporto aereo — legge applicabile, ambito del danno risarcibile, ripartizione dell’onere della prova — e si appalesa l’opportunità di affrontarle unitariamente, la Sezione può rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza tematica pubblica. Il rinvio è funzionale a delineare i principi da applicarsi univocamente da parte della Sezione e a prevenire possibili contrasti interpretativi.
Il Fatto
Due passeggeri convenivano dinanzi al Giudice di pace di Crema la compagnia aerea vettrice, deducendo di essere rimasti bloccati per 58 ore presso l’aeroporto di New York dopo la cancellazione del volo diretto a Las Vegas del 5 marzo 2015, senza assistenza né informativa. Invocavano la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, la legge n. 12 del 2004 e il Reg. Ce n. 261/2004, chiedendo la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
Il Giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda, condannando il vettore al pagamento di euro 3.788,07 per ciascun attore ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal. Il Tribunale di Cremona, in riforma, confermava la responsabilità del vettore per il grave ritardo, ma negava ogni diritto risarcitorio, ritenendo che l’applicazione dei principi convenzionali fosse subordinata al rinvio all’ordinamento interno e che i passeggeri non avessero provato il danno. Proponevano quindi ricorso per cassazione i passeggeri, resistendo il vettore con controricorso.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti articolano quattro censure, tutte per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il primo motivo contesta il ragionamento inferenziale del giudice di appello sul danno morale da ritardo aereo, assumendo che la fattispecie sia disciplinata congiuntamente dalla Convenzione e dal Regolamento, senza antinomie: l’art. 12 del Reg. Ce n. 261/2004 lascerebbe impregiudicato il diritto al risarcimento supplementare, detraibile dal quantum riconosciuto ai sensi dell’art. 22 della Convenzione. Da qui la tesi per cui l’unica norma deputata a offrire i parametri di risarcibilità automatica sarebbe l’art. 22, che fissa un tetto massimo collegato alla gravità dell’attesa.
Il secondo motivo censura il preteso rinvio della Convenzione ai principi dell’ordinamento degli Stati parte, muovendo dall’esigenza di armonizzazione e unificazione delle regole sul risarcimento. Il terzo imputa al Tribunale di aver negato la risarcibilità del danno morale in assenza di una normativa interna che ne garantisca l’autonoma tutela, laddove l’art. 22 della Convenzione integrerebbe un’espressa previsione di legge anche del quantum massimale. Il quarto motivo investe la porzione della motivazione che liquida la fattispecie come mero disagio o stress, non risarcibile in assenza di specifica normativa.
La Corte non esamina nel merito i singoli motivi. Rileva che la vicenda comporta la disamina di tematiche comuni ad altre cause in tema di trasporto aereo — legge applicabile, ambito del danno risarcibile, ripartizione dell’onere della prova — e che si appalesa l’opportunità di affrontarle unitariamente. Di qui il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione alla fissanda udienza tematica pubblica della Sezione, con l’obiettivo di delineare i principi da applicarsi univocamente e di prevenire possibili contrasti interpretativi.
Nota della Redazione
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