Nullità della domanda per vizio di editio actionis e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10406 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I vizi dell’editio actionis, che compromettono lo scopo dell’atto introduttivo di consentire al convenuto di difendersi e al giudice di pronunciare nel merito, sono rilevabili d’ufficio e non vengono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto. Se il giudice di primo grado, rilevata la nullità della domanda, omette di fissare il termine per l’integrazione ex art. 164, comma 5, cod. proc. civ., è onere della parte interessata invocare la fissazione di quel termine; in difetto, il giudice del gravame non deve assegnare alcun termine e definisce il processo con pronuncia in rito. Il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. opera anche in caso di denuncia di errores in procedendo, dovendo la parte trascrivere gli atti su cui fonda la censura.

Il Fatto

I ricorrenti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il Ministero della Salute e poi con l’Aifa, chiedevano l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti dal 1990 al 2004, la conversione dei rapporti a tempo indeterminato e la condanna al pagamento delle differenze retributive o, in subordine, al risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello di Roma confermava, rilevando la nullità della domanda per carenza delle allegazioni in fatto sulle mansioni e sui criteri di calcolo, nonché l’autonomia dei rapporti con l’Aifa. I lavoratori ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la conferma della nullità della domanda verso l’Aifa per omessa indicazione della causa petendi, deducendo che la nullità doveva ritenersi sanata in difetto di eccezione di parte e che il rilievo officioso, disposto con ordinanza, non era stato seguito dall’assegnazione del termine ex art. 164, comma 5, cod. proc. civ.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., perché fondato su atti processuali non trascritti, neppure nelle parti salienti. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il requisito va verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, non essendo ammesso il mero rinvio per relationem: il giudice di legittimità deve verificare ex actis la fondatezza della censura, non ricercare gli atti.

Nel merito, la nullità rilevata dal primo giudice non richiedeva eccezione di parte, trattandosi di vizio dell’editio actionis rilevabile d’ufficio. La Corte ribadisce che, ove il giudice di primo grado non assegni il termine per l’integrazione, è onere del ricorrente invocarne la fissazione; altrimenti il giudice d’appello definisce il processo con pronuncia in rito. Nel caso concreto i ricorrenti non deducono di aver formulato tale richiesta, né può configurarsi violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., essendo incontestato che la questione fu sottoposta al contraddittorio con apposita ordinanza.

Il secondo motivo, relativo alle pretese economiche verso il Ministero per i contratti anteriori al 2005, è infondato. L’accertamento degli indici di subordinazione presuppone la compiuta individuazione delle mansioni e del parametro contrattuale di riferimento; inoltre oggetto del ricorso è la sola sentenza d’appello, non quella di primo grado. La Corte conferma la genericità della descrizione delle mansioni e la tardività delle allegazioni contenute nelle sole note autorizzate.

Il terzo motivo, sull’applicabilità dell’agevolazione probatoria di Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 ai rapporti di collaborazione, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la sentenza impugnata non ascrive il rapporto al paradigma del lavoro subordinato, presupposto su cui poggia la pretesa risarcitoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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