Sanzione per lavoro irregolare: natura “sostanzialmente penale” e retroattività della lex mitior (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21925 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. in l. n. 73/2002, per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. lavoro irregolare) presenta natura afflittiva e, quindi, “sostanzialmente penale”. Tale qualificazione, fondata sull’applicazione dei criteri elaborati in materia di sanzioni CONSOB, impone l’applicazione del principio di retroattività della lex mitior, in base al quale la sanzione sopravvenuta più favorevole deve trovare applicazione anche per illeciti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Il principio del tempus regit actum non costituisce ostacolo all’applicazione del regime più favorevole, attesa la natura punitiva della sanzione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale.

Il Fatto

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro notificava un’ordinanza ingiunzione con cui irrogava ad una società una sanzione amministrativa di euro 30.030,00, ex art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, che rigettava il ricorso.

La Corte d’Appello di Perugia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e ritenuta la natura “sostanzialmente penale” della sanzione, applicava retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta dall’art. 22 d.lgs. n. 151/2015, rideterminando la sanzione in euro 15.000,00. Avverso tale decisione l’Ispettorato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi di legalità e di irretroattività, sostenendo l’applicabilità del principio tempus regit actum.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, confermando l’orientamento già espresso in precedenti pronunce (Cass. n. 13071 del 2024) secondo cui la sanzione per lavoro irregolare integra una sanzione avente natura afflittiva e, quindi, “sostanzialmente penale”.

Il collegio ha precisato che, al fine di verificare il carattere di afflittività, può farsi ricorso agli indici elaborati per le sanzioni irrogate dalla CONSOB, tra cui quello principale è rappresentato dall’eccedenza della sanzione rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall’autore dell’illecito. Tale criterio esprime la finalità di deterrenza o prevenzione generale negativa che fonda l’interpretazione della norma in chiave punitiva.

Applicando tale criterio, la Corte ha ritenuto che gli importi previsti dalla norma siano ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che il datore di lavoro ha interesse ad evitare con l’omessa denuncia del rapporto, sussistendo così la specifica finalità di deterrenza. Ne consegue che la sanzione va qualificata come “sostanzialmente penale” e trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior.

La Corte ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza n. 27443 del 2024, la quale, pur affermando il principio di legalità di cui all’art. 1 l. n. 689/1981 come regola generale, non ha escluso l’operatività della retroattività della legge più favorevole quando la sanzione, pur amministrativa, presenta caratteristiche che le attribuiscono natura penale.

Infine, è stata respinta l’argomentazione relativa alla prevalenza di controinteressi di rango costituzionale (artt. 1, 35, 38 Cost.), rilevando che tali principi generalisti, fondanti il sistema lavoristico-previdenziale, non possono escludere l’estensione delle previsioni più favorevoli. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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