Nullità per mancata discussione orale e nuovo giudizio di merito in appello (Cass. civ. Sez. III n. 34866 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per omessa discussione orale, ritualmente richiesta, non determina alcun pregiudizio per la parte che la invochi qualora il giudice d’appello proceda comunque a un nuovo e integrale giudizio di merito, con piena rivalutazione del materiale istruttorio. La deduzione di fatti secondari, volti a smentire le modalità dell’accaduto rappresentate in citazione, può avvenire anche con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non essendo soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali. Una volta che il giudice abbia ritenuto contestato un fatto e ammesso il relativo mezzo istruttorio, la successiva allegazione diretta a far valere l’altrui pregressa non contestazione diventa inammissibile. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione delle prove.
Il Fatto
Una donna, caduta su una strada comunale a causa di una buca nella quale aveva posto il piede, riportava lesioni alla gamba sinistra. Conveniva in giudizio il Comune davanti al Tribunale, che, autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell’ente, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un concorso di colpa del 50% a carico della danneggiata e liquidando il danno nella relativa percentuale.
Il Comune proponeva appello; la danneggiata si costituiva e proponeva appello incidentale per ottenere l’accertamento dell’esclusiva responsabilità dell’ente. La Corte d’appello dichiarava nulla la sentenza di primo grado per mancata discussione orale, ritualmente richiesta, e, procedendo a un nuovo giudizio di merito, rigettava integralmente la domanda, gravando la danneggiata delle spese del doppio grado. Avverso tale pronuncia la soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censurava la dichiarazione di nullità in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio, è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha osservato che, anche se la censura fosse stata accolta, la sentenza d’appello non ne sarebbe rimasta inficiata: il giudice territoriale aveva comunque proceduto a un nuovo giudizio, con integrale rivalutazione del materiale istruttorio, cui avrebbe potuto accedere anche in assenza della declaratoria di nullità.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato. Richiamando propri precedenti, la Corte ha ribadito che la deduzione di fatti secondari, di segno contrario ai fatti principali, può avvenire anche con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., poiché tale allegazione non soggiace alle preclusioni previste per i fatti principali e trova il suo termine ultimo in quello eventualmente concesso dalla norma.
La Corte ha inoltre escluso che la contestazione del Comune fosse carente di specificità: la difesa della danneggiata non era stata esonerata dalla prova dell’evento e delle sue modalità, e l’accertamento di fatto del giudice d’appello non è censurabile in sede di legittimità. Una volta che il giudice abbia ritenuto contestato un fatto e ammesso il mezzo istruttorio, la successiva allegazione sulla pregressa non contestazione diventa inammissibile.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché entrambi vertenti sul nesso causale e sulla prova dell’evento, sono stati dichiarati inammissibili. Pur formalmente intestati come violazione di legge, tendevano a ottenere una diversa valutazione del compendio istruttorio. La Corte ha ribadito che il proprio sindacato è limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione, spettando al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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