Legittimazione del socio al reclamo e poteri dell’amministratore giudiziario (Cass. civ. Sez. I n. 34881 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società sottoposta a liquidazione giudiziale è, al pari di qualunque altro interessato, legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa ai sensi dell’art. 51, comma 1, codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ma i motivi di censura devono investire il merito dei presupposti della liquidazione, compresa l’insolvenza. La scelta di accedere a uno strumento di regolazione della crisi costituisce scelta gestoria rimessa in via esclusiva agli amministratori, a norma degli artt. 40 e 120-bis CCII e dell’art. 2086 cod. civ., senza condizionamento dei soci. Tale assetto va esteso all’amministratore giudiziario ex art. 2409 cod. civ., al quale competono i poteri che il codice della crisi attribuisce agli amministratori societari.
Il Fatto
La società ricorrente era stata ammessa alla liquidazione giudiziale su ricorso dell’amministratore giudiziario nominato in un procedimento ex art. 2409 cod. civ. Il socio accomandatario e legale rappresentante proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa. La Corte d’appello lo dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione, sul presupposto che il socio non potesse esprimere una volontà diversa da quella della società, manifestata dall’amministratore giudiziario quale suo pieno rappresentante.
Il socio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 37, 51 e 120-bis CCII e degli artt. 2409 e 2475-bis cod. civ., contestando in particolare il potere dell’amministratore giudiziario di richiedere la liquidazione giudiziale e l’omesso esame delle censure sul difetto di legittimazione attiva dello stesso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. La Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta a norma dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Il giudice di merito aveva affermato che il socio non è legittimato a reclamare la sentenza dichiarativa di apertura. Tale affermazione non è condivisibile: a norma dell’art. 51, comma 1, CCII, la sentenza può essere impugnata da qualunque interessato.
La Corte chiarisce che la Corte d’appello aveva fondato la decisione su un orientamento non più attuale, che faceva discendere il difetto di legittimazione del socio dall’efficacia vincolante della delibera assembleare che autorizza l’organo amministrativo a presentare l’istanza. La ricorrente non contesta quel principio in sé, ma sostiene che non si applichi al caso concreto, poiché l’amministratore giudiziario ex art. 2409 cod. civ. non avrebbe avuto i poteri per chiedere l’apertura della procedura.
La Corte rileva che il giudice di merito aveva implicitamente ritenuto che l’amministratore quei poteri li avesse. L’assunto contrario difetta di autosufficienza: la ricorrente non ha riportato il contenuto del provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario, né ha specificato se e come fosse intervenuta un’autorizzazione assembleare. Ciò già basterebbe a disattendere il ricorso.
Su un piano più generale, la Corte afferma che l’amministratore giudiziario è comunque legittimato a chiedere l’apertura di una procedura concorsuale, leggendo le norme codicistiche in coordinamento con il codice della crisi. Dagli artt. 40 e 120-bis CCII emerge che affrontare una condizione di crisi o insolvenza è scelta gestoria legata all’art. 2086 cod. civ., rimessa in via esclusiva agli amministratori. Per le società la domanda di accesso è approvata e sottoscritta dagli amministratori o dai liquidatori, senza condizionamento dei soci, ai quali gli amministratori devono solo riferire per gli strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale.
Il ragionamento è esteso all’amministratore giudiziario. L’art. 2409, comma 6, cod. civ. non è coordinato con le nuove norme in tema di accesso alle procedure concorsuali, ma va letto in modo compatibile con il nuovo sistema. Deve pertanto escludersi che l’assemblea possa impedire all’amministratore, anche giudiziario, di attivare uno strumento di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti. Il verbo “proporre” contenuto nell’art. 2409, comma 6, cod. civ. va inteso come sinonimo della funzione informativa verso l’assemblea.
Il ricorso è quindi rigettato. Il socio è legittimato a reclamare la sentenza di apertura, ma per motivi attinenti al merito dei presupposti della liquidazione, compresa l’insolvenza: profilo che nella specie non risulta prospettato. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti. Le spese di lite sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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