Eccezione nullità notifica è de iure tertii e non spetta al ricorrente (Cass. civ. Sez. III n. 1052 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e l’inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto integrano eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. Nel giudizio di cassazione, il ricorso che non riproduce il contenuto dell’atto di appello, o degli atti su cui si fonda, e non ne indica la localizzazione nel fascicolo, viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. ed è inammissibile. La doglianza di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice di merito non ha operato secondo il suo prudente apprezzamento, o ha attribuito alla prova un valore diverso da quello che il legislatore le assegna.

Il Fatto

I congiunti di una persona deceduta per i postumi di una caduta dal proprio calesse, a seguito del tamponamento da parte di un’autovettura rimasta sconosciuta, hanno convenuto in giudizio la compagnia assicurativa, quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, davanti al Tribunale di Torre Annunziata per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale, acquisito il fascicolo del procedimento penale e sentiti i testi, ha accolto le domande. La Corte d’Appello di Napoli, investita del gravame dalla conferitaria del ramo d’azienda assicurativo, previa rivalutazione dell’intero compendio probatorio, ha rigettato le domande risarcitorie, ritenendo non provato l’urto del calesse da parte di un’autovettura, e ha condannato i soccombenti alle spese del doppio grado. I congiunti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità del procedimento e della sentenza per assenza di notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario, integrato nel contraddittorio davanti al giudice d’appello. La Corte d’Appello aveva ritenuto che la notifica, eseguita alla parte anziché al difensore costituito in primo grado, avesse comunque raggiunto lo scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., dichiarando la contumacia della società cedente.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato. A prescindere dalla circostanza che lo scopo fosse stato raggiunto, è assorbente il rilievo che i ricorrenti non sono legittimati a dolersi dell’ipotetica nullità della notificazione. Richiamando una risalente e costante giurisprudenza — Cass. n. 1744 del 1969, Cass. n. 20637 del 2006, Cass. n. 10516 del 2009, Cass. n. 28464 del 2013 e Cass. n. 27607 del 2019 — la Corte ha ribadito che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e l’inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, ma solo dalla parte direttamente interessata.

Con il secondo e il terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei punti contestati della sentenza impugnata e il travisamento della prova da parte della Corte del gravame. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi violano l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., giacché non riproducono il contenuto dell’atto di appello né degli atti sui quali si fondano e non ne indicano la localizzazione nel giudizio di legittimità.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non è stata dedotta secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza — Cass. n. 11892 del 2016 e Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 — secondo cui la doglianza sul prudente apprezzamento è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo tale criterio o abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello di legge. La censura sollecita in realtà una rivalutazione delle emergenze fattuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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