Valido tra le parti il preliminare di cessione del credito privo della forma convenzionale (Cass. civ. Sez. 3 n. 10908 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La forma scritta notarile o della scrittura privata autenticata, prevista per la cessione del credito da una convenzione tra le parti e un ente gestore persona giuridica privata, non è imposta dalla legge ma è pattiziamente regolata, sicché la sua violazione non determina la nullità del contratto preliminare di cessione del credito, che resta valido ed efficace tra le parti contraenti. L’obbligo della forma convenzionale, ove pure sussistente, non si estende al contratto preliminare, il quale non richiede la medesima forma del contratto definitivo. La contestazione dell’an del credito non implica la contestazione specifica del quantum, trattandosi di profili logicamente distinti; la mancanza della data di scadenza non è elemento essenziale del contratto, essendo il termine suscettibile di individuazione anche giudiziale ex art. 1183 cod. civ..
Il Fatto
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla venditrice di un immobile, cui era collegato un impianto fotovoltaico, nei confronti del compratore. La società acquirente, parte di una convenzione con il GSE per la tariffa incentivante, aveva stipulato un contratto preliminare di cessione del credito residuo, obbligandosi alla relativa retrocessione in favore della venditrice.
Adito in grado di appello, la Corte d’Appello riformava la decisione, ritenendo il compratore inadempiente all’obbligazione di retrocessione del credito, valida tra le parti pur in assenza della forma prevista dalla convenzione con il GSE, e condannandolo al risarcimento del danno. Avverso tale sentenza il soccombente propone ricorso per cassazione, prospettando tre motivi di doglianza, cui resiste la controparte con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare la morte del ricorrente, ha preliminarmente ribadito che nel giudizio di legittimità l’evento non determina l’interruzione del processo, soggetto ad impulso officioso, precisando che solo il decesso dell’unico difensore, dopo il deposito del ricorso e prima dell’adunanza, impone il rinvio a nuovo ruolo per consentire la nomina di un nuovo difensore.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ha chiarito che la forma notarile o della scrittura privata autenticata, prevista dalla convenzione con il GSE — persona giuridica privata — per la cessione del credito, non è imposta dalla legge ma da una previsione pattizia, non estensibile al contratto preliminare ex artt. 1351 e 1352 cod. civ.. Ha inoltre escluso la nullità del preliminare per mancanza di elementi essenziali, rilevando che la data non è elemento essenziale e che il prezzo era determinato per relationem al rogito di compravendita, mentre la doglianza sulla mancanza di una causa ammessa dal modulo GSE è risultata una mera allegazione riferita a uno schema contrattuale, non dedotta nei gradi di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non configurabile il vizio di motivazione, poiché la contestazione dell’an debeatur non implica quella sul quantum, e ha legittimato l’accertamento presuntivo del danno da perdita di incentivi legati alla produzione futura, escludendo la rilevanza del richiamo alla disciplina della cessione in massa di crediti futuri e la fondatezza dell’eccezione di concorso colposo del creditore, in contrasto con la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva correttamente esaminato la mancata menzione della cessione nel rogito notarile, trattandosi di obbligazione collegata al trasferimento immobiliare, da rendere definitiva solo dopo la stipula del rogito stesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1183 c.c. – Tempo dell'adempimento
- Art. 1351 c.c. – Contratto preliminare
- Art. 1352 c.c. – Forme convenzionali