Sequestro per equivalente e fumus nel reato di dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. III n. 36681 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. è ammesso per sola violazione di legge, nozione che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudice del riesame, chiamato a pronunciarsi sul sequestro preventivo per equivalente, deve illustrare in modo compiuto il fumus commissi delicti con riferimento allo specifico addebito mosso all’indagato. Il mero status di legale rappresentante ricoperto per un periodo limitato non è sufficiente a integrare il dolo specifico richiesto dall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, né può fondarsi su un rimprovero per colpa, per violazione del dovere di diligenza.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha accolto solo parzialmente l’istanza, riducendo l’importo di un sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca e disposto dal GIP in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Il sequestro riguardava beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili alla ricorrente, quale legale rappresentante di una società appaltatrice, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Con due motivi la ricorrente deduce violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per motivazione apparente in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, contestando la mancata specificazione del proprio ruolo e della consapevolezza dell’illecito, dato il brevissimo periodo di ricopertura della carica sociale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte richiama la costante affermazione secondo cui il ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice, come precisato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e da Sez. VI n. 6589 del 2013.
La Corte ribadisce inoltre che alla Cassazione è preclusa non solo la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella di merito, ma anche il sindacato di tenuta logica mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 12 del 2000.
Nel caso di specie il primo motivo è fondato e il secondo assorbito. Sul fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame ha solo apparentemente illustrato le ragioni della conferma del sequestro: dopo aver descritto il meccanismo fraudolento — contratti di appalto fittizi che celavano una mera somministrazione di manodopera, con emissione di fatture per operazioni inesistenti — non ha offerto risposta completa alle obiezioni difensive.
L’ordinanza si è limitata a rilevare che, nel breve periodo in cui la ricorrente aveva ricoperto la veste di legale rappresentante, erano state emesse dodici fatture per operazioni inesistenti, senza individuare ulteriori elementi attestanti il coinvolgimento nel meccanismo illecito. La stipula dei contratti di appalto risaliva, peraltro, a epoca anteriore all’assunzione della carica.
Non vale il richiamo alla responsabilità del prestanome ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.: nulla in atti conduce ad affermare che la ricorrente fosse tale, e l’argomento del mancato controllo si traduce in un rimprovero per colpa, insufficiente a integrare il dolo specifico richiesto dall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. La motivazione è pertanto mancante e l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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