Nullità parziale del contratto di collaborazione con prestazioni protette (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4569 dell’11.02.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevede l’esecuzione di prestazioni professionali c.d. protette in favore dei clienti della società committente è parzialmente nullo per violazione del divieto di esercizio della professione in forma societaria di cui all’art. 2 R.D. n. 1815 del 1939. La nullità parziale, investendo la causa del contratto, travolge integralmente la clausola determinativa del compenso concordato con riferimento unitario al complesso delle prestazioni dedotte in contratto. Conseguentemente, il compenso per le attività lecite va determinato ai sensi dell’art. 2233 cod. civ., mentre le prestazioni protette eseguite in favore dei clienti della società possono essere remunerate a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., assumendo le tariffe professionali come parametro di liquidazione dell’indennizzo.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza del Tribunale di Macerata, aveva accolto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti della società, accertando la parzialmente nullità del contratto di collaborazione stipulato nel 1994. Il contratto prevedeva lo svolgimento di attività di consulenza commerciale e legale, c.d. protette, in favore dei clienti della società, in violazione del divieto di esercizio della professione in forma societaria. La Corte territoriale aveva inoltre determinato il compenso spettante alla collaboratrice, applicando l’art. 2233 cod. civ. per le attività non protette e l’art. 2041 cod. civ. per quelle protette. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla dedotta improponibilità dell’azione per la clausola compromissoria. Richiamando i propri precedenti, ha affermato che la decisione del giudice ordinario che neghi la validità di un arbitrato irrituale e pronunci sulla controversia non è impugnabile con il regolamento di competenza, poiché la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità delle norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.

Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato corretto riferimento alla ratio decidendi e per difetto di interesse. La Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla nullità parziale del contratto sia sulla comune intenzione delle parti, sia sulla violazione della norma imperativa di cui all’art. 2 R.D. n. 1815 del 1939, in linea con il precedente delle Sezioni Unite n. 15708 del 2014.

I motivi concernenti la determinazione del compenso sono stati dichiarati inammissibili per plurime ragioni. In primo luogo, la ricorrente non aveva trascritto il contenuto del contratto e del prospetto-quietanza, violando il principio di specificità dei motivi ex artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. In secondo luogo, l’accertamento della volontà delle parti si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione specificamente dedotti. Infine, le censure relative all’art. 2041 cod. civ. miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in cassazione.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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