Nullità patto parasociale senza autorizzazione consiliare e sorte clausola compromissoria (Cass. civ. Sez. I n. 15521 del 01.06.2023)
Principi di diritto (Massima)
Il patto parasociale, in quanto convenzione negoziale di diritto comune, non è nullo per il solo fatto che la sottoscrizione da parte del sindaco non sia stata preceduta dall’autorizzazione del consiglio comunale. La mancanza dell’autorizzazione di un organo a un altro appartenente allo stesso ente integra un vizio che si traduce in annullabilità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., e può essere sanata mediante ratifica o convalida ai sensi dell’art. 1444 cod. civ.. La clausola compromissoria che accede al patto parasociale segue la medesima sorte del negozio cui inerisce.
Il Fatto
Una società avviò un giudizio arbitrale nei confronti del Comune, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento di alcuni patti parasociali relativi all’amministrazione di una società partecipata e la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il collegio arbitrale pronunciò un lodo non definitivo, con cui dichiarò la lite arbitrabile, e un lodo definitivo, con cui accolse la domanda e condannò il Comune al pagamento di una somma.
Il Comune impugnò entrambi i lodi dinanzi alla Corte d’appello, che dichiarò inammissibile l’impugnazione del lodo non definitivo in quanto insuscettibile di impugnazione separata e respinse quella relativa al lodo definitivo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui censura la sentenza relativa al lodo non definitivo, poiché nessuna delle doglianze era rivolta alla statuizione che ne aveva escluso l’impugnabilità separata. Nel merito, ha esaminato i motivi di ricorso concernenti la validità dei patti parasociali.
Quanto alla dedotta nullità del rinnovo dei patti per difetto di autorizzazione del consiglio comunale, la Corte ha chiarito che il patto parasociale è una convenzione negoziale di diritto comune, caratterizzata dalla regolamentazione extrasociale dei diritti e degli obblighi nascenti dalla partecipazione societaria. L’eventuale mancanza di autorizzazione dell’organo competente non incide sulla validità del negozio, ma rileva solo sul piano dell’annullabilità, poiché non rientra nelle ipotesi di nullità di cui all’art. 1418 cod. civ..
La Corte ha precisato che, in caso di autorizzazione quale semplice presupposto interno, l’atto stipulato resta annullabile per l’erronea acquisizione della volontà negoziale. Tale annullabilità può essere fatta valere esclusivamente dall’ente e può essere sanata con la convalida ai sensi dell’art. 1444 cod. civ., tutte le volte in cui l’amministrazione, conoscendo la causa di invalidità, vi abbia dato volontaria esecuzione. Nel caso di specie, la delibera consiliare sopravvenuta è stata qualificata dalla Corte territoriale come ratifica, con valutazione di merito insindacabile in cassazione.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili i motivi concernenti la presunta mutatio libelli, la nullità di singole clausole del patto per contrasto con norme imperative e la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale, per la genericità delle censure e per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha infine rigettato il motivo relativo all’estensione dell’incarico del consulente tecnico d’ufficio, richiamando il principio per cui nel giudizio di impugnazione del lodo non è consentita una rivisitazione del merito riservato agli arbitri. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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