Inammissibile il ricorso che non riproduce l’atto interpretato (Cass. civ. Sez. 6-2 n. 32059 del 05.11.2021)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ovvero per vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente che censuri il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale ha l’onere di indicare i criteri ermeneutici violati e le considerazioni del giudice in contrasto con essi, nonché di riprodurre il testo dell’atto oggetto dell’interpretazione asseritamente errata. La mancata riproduzione dell’atto, neppure nei suoi dati essenziali, determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il tribunale di Siena aveva ingiunto al contribuente il pagamento di una somma in favore di una società finanziaria, sulla base di un decreto ingiuntivo. L’opposizione proposta dal debitore era stata accolta in primo grado, ma la corte d’appello, su gravame della società, l’aveva rigettata, ritenendo che l’opponente non avesse allegato, prima ancora che provato, il fatto storico posto a fondamento della sua domanda, ossia che l’ipoteca giudiziale iscritta su un suo bene avesse impedito la ristrutturazione aziendale di un soggetto terzo.
Il debitore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1460 c.c. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la corte non si fosse pronunciata sulla domanda effettivamente proposta, volta a inficiare il decreto ingiuntivo per l’avvenuta iscrizione dell’ipoteca in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha ricordato che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, ha il potere-dovere di accertarne il contenuto sostanziale, senza essere condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata.
Tale interpretazione costituisce un accertamento in fatto, sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale o per vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente che intenda censurare il significato attribuito dal giudice ad un atto processuale ha l’onere di invocare il vizio di omesso esame, indicando la specifica deduzione dei fatti, ovvero la violazione dei criteri ermeneutici, indicando le considerazioni del giudice in contrasto e il testo dell’atto asseritamente male interpretato.
Nel caso di specie, tale onere non era stato adempiuto: il ricorrente non aveva indicato i criteri ermeneutici violati, né i fatti decisivi omessi, e non aveva riprodotto in ricorso, neppure nei suoi dati essenziali, il testo dell’atto di citazione in opposizione. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1460 c.c. – Eccezione d'inadempimento
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato