Accertamento bancario e prova contraria presuntiva dei costi anche nell’accertamento analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 13080 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 — che equipara i prelevamenti bancari non giustificati a ricavi non contabilizzati — non impedisce al contribuente imprenditore di offrire la prova contraria anche per presunzioni, ivi inclusa la deduzione dell’incidenza percentuale dei costi relativi ai ricavi occulti, pure in caso di accertamento analitico-induttivo. Tale prova deve poter essere valutata dal giudice di merito anche con riferimento alle medie di settore elaborate dall’Amministrazione finanziaria. Il mancato riconoscimento di detta facoltà integra violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Inoltre, la rinuncia all’appello incidentale deve essere valutata nel suo esatto contenuto oggettivo, non potendo il giudice estenderne gli effetti a motivi non coperti dalla volontà abdicativa della parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, fondato su indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza, dalle quali erano emerse operazioni bancarie non giustificate. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rideterminato i maggiori ricavi sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio. Con sentenza qui impugnata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello del contribuente, confermando la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento e la correttezza del metodo di quantificazione, previa declaratoria di inammissibilità per rinuncia dell’appello incidentale dell’Ufficio. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia il contribuente sia l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha qualificato come principale il ricorso del contribuente, notificato per primo, esaminando i tre motivi di doglianza. Quanto al primo motivo, concernente la decadenza del potere di accertamento, la Corte ha ritenuto infondata la censura, accertando che la notizia di reato era stata trasmessa alla Procura della Repubblica in data antecedente alla scadenza del termine ordinario, rendendo applicabile il regime transitorio di cui all’art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015 e alla L. n. 208 del 2015, che richiede l’effettiva presentazione della denuncia entro il termine di decadenza, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Il secondo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è stato parimenti rigettato. La Corte ha precisato che, in mancanza di accesso, ispezione o verifica in loco, non trova applicazione l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Il contraddittorio, ove dovuto, si instaura con l’Ufficio finanziario, titolare esclusivo del potere di accertamento, e non con i verificatori della Guardia di Finanza, che rivestono un potere meramente istruttorio. La mancata risposta del contribuente nel termine di quindici giorni non preclude la tutela in sede giudiziale.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha fatto propria la pronuncia del Giudice delle Leggi (Corte cost. n. 10 del 2023), secondo cui, a fronte della presunzione di ricavi occulti scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria, deducendo l’incidenza dei costi da sottrarre dall’ammontare dei prelievi. La sentenza impugnata, che aveva giudicato generiche le doglianze del contribuente sui costi superiori a quelli riconosciuti dalla CTU, si è disallineata da tale principio, omettendo di accertare autonomamente l’esistenza di un importo di costi da detrarre. La censura relativa alla pronuncia CEDU dell’8 gennaio 2026, sollevata solo in memoria, è stata dichiarata tardiva.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, la Corte lo ha accolto, ravvisando un error in procedendo nella declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per rinuncia integrale. Dalla trascrizione della memoria illustrativa è emerso che la rinuncia era parziale, circoscritta al solo motivo concernente il raddoppio dei termini ai fini IRAP. Il giudice di appello, estendendo la rinuncia all’intera impugnazione incidentale, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pronunciando su una domanda mai formulata e omettendo di decidere sui motivi effettivamente coltivati.
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Nota della Redazione
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