Enunciazione di finanziamento soci: imposta solo se permangono gli effetti (Cass. civ. Sez. V n. 33513 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 subordina la tassazione dell’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci, contenuta in un atto di cessione immobiliare, alla ricorrenza di tre requisiti: una compiuta enunciazione, l’identità di parti tra atto enunciante e atto enunciato e la permanenza degli effetti dell’atto enunciato. L’enunciazione è compiuta solo se l’atto enunciato è apprezzabile ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o extratestuali. Quando il finanziamento si estingue per effetto dell’atto enunciante, opera la causa di non imponibilità del comma 2 e l’imposta non è dovuta per la parte di credito ormai cessata.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice e i suoi soci ricevevano un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva l’imposta di registro in misura proporzionale sull’enunciazione, nell’atto di assegnazione di un immobile a una socia, del finanziamento effettuato dai soci in favore della società.
I contribuenti impugnavano la pretesa, sostenendo la cessazione degli effetti dell’atto enunciato e l’insussistenza dei presupposti dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confermava il rigetto, ritenendo integrata l’enunciazione. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, che investono l’applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. La norma tassa le disposizioni enunciate solo quando ricorrano tre elementi: una compiuta enunciazione, l’identità di parti tra atto enunciante e atto enunciato e la permanenza degli effetti.
Sul primo requisito, i giudici di legittimità precisano che l’atto enunciato deve essere apprezzabile ab intrinseco, senza accertamenti di fatto ulteriori né valutazioni giuridiche complesse, altrimenti sarebbe necessaria una forma impositiva diversa, cioè l’avviso di accertamento e non l’avviso di liquidazione. Richiamano sul punto le Sezioni Unite n. 14432 del 2023 e le Sez. V nn. 6617/2022, 18113-15998/2021, 15450/2019.
Nel caso concreto, il giudice regionale non chiarisce chi siano gli autori del finanziamento, quale parte sia stata erogata da ciascun socio e quale debito residui dopo la compensazione. Difetta quindi un compiuto accertamento sui requisiti dell’autonomia dell’enunciazione.
Quanto alla causa ostativa, la Corte rileva che il finanziamento costituisce un accordo verbale non soggetto a registrazione in termine fisso, così da rendere operativo il comma 2. Richiamando la propria pronuncia n. 3841 del 2023, osserva che il finanziamento si estingue nel momento in cui il credito del socio forma oggetto di compensazione, cessando gli effetti per effetto dell’atto enunciante. Poiché l’assegnazione ha estinto il credito fino alla concorrenza del valore dell’immobile, è stata tassata anche la parte di finanziamento ormai cessata.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, restando assorbito il secondo motivo.
Nota della Redazione
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