TIA, avviso di accertamento necessario per la rettifica delle condizioni di tassabilità (Cass. civ. Sez. V n. 8165 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di t.i.a. 1, il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, fondato sulla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento. Resta ferma, in ogni ipotesi di accertamento e riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare. La tariffa di igiene ambientale ha natura tributaria e non è assoggettabile a IVA: la relativa imposta, se corrisposta, integra indebito oggettivo e legittima la ripetizione. La parte fissa della tariffa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti; l’esonero per i rifiuti speciali smaltiti in proprio incide sulla sola parte variabile.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento avente ad oggetto la t.i.a. 2006, le relative fatture per gli anni 2006-2009 e gli avvisi di pagamento per la t.i.a. 2010 e 2011. In primo grado il ricorso è stato parzialmente accolto, riconoscendosi la debenza della sola quota fissa del tributo. In secondo grado è stato respinto l’appello principale della contribuente ed accolto quello incidentale del gestore, sull’assoggettamento della tariffa a IVA.

In un separato giudizio la stessa società ha impugnato le cartelle di pagamento aventi ad oggetto la t.i.a. per le annualità 2007, 2008 e 2009. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la sentenza confermata in appello. Avverso le due pronunce di secondo grado la contribuente ha proposto distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti per connessione soggettiva e parziale coincidenza dell’oggetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che, in assenza di un autonomo corpo normativo, alla t.i.a. si applicano i principi vigenti in materia di t.a.r.s.u. e, dunque, il termine di decadenza di cui all’art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993. La lacunosità della disciplina legislativa può essere colmata dal potere regolamentare comunale, ma pur sempre nel rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario e della certezza dei rapporti giuridici.

Poiché il regolamento comunale richiamato disciplina il termine di prescrizione ma non quello di decadenza, la lacuna va colmata, in via di interpretazione sistematica, ricorrendo all’art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993, come già affermato dalla Corte costituzionale n. 238 del 2009. La potestà regolamentare in materia di ripartizione dei costi non implica quella di adottare un autonomo procedimento tributario, né di fissare termini diversi da quelli di legge (Sez. V n. 27805 del 2018).

La Corte ribadisce poi che è possibile iscrivere il maggior importo in ruoli suppletivi senza previo avviso di accertamento solo ove non si contestino le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia del contribuente. È invece nulla la cartella emessa senza un previo motivato avviso quando la maggiore imposta derivi dalla rettifica delle condizioni denunciate, dall’accertamento d’ufficio in caso di omessa denuncia o dal diniego di agevolazioni (Sez. V n. 3657 del 2015).

Il quarto ed il quinto motivo sono rigettati: la tariffa di igiene ambientale ha carattere universale e colpisce tutti i locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti. La riduzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 riguarda le sole superfici interessate da rifiuti speciali smaltiti in proprio e incide sulla sola parte variabile (Sez. V n. 5360 del 2020; Sez. V n. 23137 del 2023). La parte fissa è sempre dovuta per intero, perché finanzia i costi generali del servizio.

È invece accolto l’ultimo motivo: la tariffa, avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA, che colpisce la capacità contributiva insita nel corrispettivo per beni o servizi (Sezioni Unite n. 5078 del 2016). Il pagamento dell’imposta integra indebito oggettivo, senza che rilevi l’eventuale detrazione, non consentita (Sez. 6-3 n. 6149 del 2020). La Corte accoglie così i motivi sull’avviso di accertamento in entrambi i giudizi, cassa le sentenze e, decidendo nel merito, annulla le cartelle, compensando le spese di merito e per metà quelle di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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