Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 444 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Il ritardo dell’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il rito dell’ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, dalla notificazione del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento dell’importo relativo all’annualità 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza, notificata alla sede reale dell’Amministrazione, era passata in giudicato. Non essendo stata eseguita, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rito: dal passaggio in giudicato del titolo e dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è stato quindi ritenuto ritualmente proposto.
Sul merito, il Tribunale ha rilevato che non risultava dagli atti di causa che il titolo fosse stato eseguito. Ha dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, formulata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute ne giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi precedenti analoghi. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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