Nuova costruzione in zona vincolata: condono escluso e demolizione dovuta (Cons. Stato n. 10357 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere di nuova costruzione riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1, rendendo irrilevante il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Il diniego di condono in materia edilizia non richiede motivazione specifica oltre il riferimento all’abusività e al contrasto con la normativa urbanistica. I provvedimenti di diniego e di demolizione, di natura vincolata, non impongono la comunicazione di avvio del procedimento né la comunicazione dei motivi ostativi. L’ordinanza di demolizione non esige motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, neppure quando intervenga a distanza di tempo e il proprietario attuale non sia autore dell’abuso.
Il Fatto
Un privato presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003 per un terrazzo di copertura e una scala interna realizzati su un immobile in area vincolata. Il Comune rigettava l’istanza; il TAR Campania respingeva il ricorso. Successivamente il Comune adottava l’ordinanza di demolizione delle medesime opere e il TAR rigettava anche la seconda impugnazione.
Il proprietario proponeva due appelli, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, deducendo difetto di motivazione, necessità del parere della Soprintendenza, violazione delle garanzie procedimentali, carenza di interesse pubblico alla demolizione e illegittimità derivata dell’ordine di rimozione dal diniego di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anziché il primo motivo sul difetto di motivazione. La censura è infondata: il diniego è motivato con il richiamo al divieto urbanistico, e secondo il precedente Cons. Stato, sez. VI, n. 10540 del 2023 i provvedimenti edilizi non richiedono motivazione specifica oltre l’abusività e il contrasto con la normativa.
Quanto alla tesi secondo cui il vincolo rileverebbe solo se imposto sull’immobile, la Corte richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 425 del 2020: l’abuso su bene vincolato non è condonabile quando il vincolo di inedificabilità precede le opere, queste sono realizzate senza titolo e risultano non conformi agli strumenti urbanistici. Nelle zone vincolate la sanatoria è ammessa solo per gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e previo parere favorevole dell’Autorità.
Da ciò deriva l’infondatezza del motivo sul parere della Soprintendenza. Tale parere è necessario solo quando l’opera sia astrattamente sanabile; per le nuove costruzioni in zona vincolata il divieto opera come vincolo di inedificabilità assoluta e la questione è priva di rilevanza ab origine.
Anche le doglianze procedimentali sono respinte. La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude la necessità di apporti partecipativi e dell’avviso ex art. 7 legge n. 241/1990, secondo Cons. Stato, sez. VII, n. 5606 del 2024. Per l’ordinanza di demolizione, la Corte richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 729 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 237 del 2023: l’atto è dovuto, non richiede motivazione rafforzata e colpisce la situazione di fatto antigiuridica a prescindere dalla responsabilità del proprietario. Nessun obbligo di attendere l’esito del giudizio sul diniego, non sospeso in via cautelare. Gli appelli sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.