Rinuncia all’appello e mancata opposizione delle parti: estinzione del giudizio (Cons. Stato n. 10356 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, ritualmente notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. quando nessuna delle parti dichiari di avere interesse alla prosecuzione. L’estinzione opera anche in presenza di un appello incidentale e di un’eccezione di irricevibilità dell’appello principale, poiché la rinuncia elide l’interesse alla decisione sul gravame e sugli accessori. La compensazione delle spese può fondarsi sulle circostanze che hanno determinato la tardività dell’impugnazione, valutate nel quadro dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm.. La declaratoria di estinzione non richiede accertamento nel merito delle censure dedotte.
Il Fatto
Una confinante ha impugnato davanti al TAR Umbria la delibera del Consiglio dei Ministri di approvazione di un impianto eolico, insieme ai pareri e alle determinazioni regionali intervenuti nel procedimento di VIA. Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 592/2024.
La ricorrente ha proposto appello. La società proponente l’impianto ha eccepito l’irricevibilità del gravame per tardività, essendo stato notificato oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, e ha spiegato appello incidentale avverso il rigetto delle eccezioni preliminari. Prima dell’udienza l’appellante ha illustrato le ragioni della tardiva notifica e ha dichiarato rinuncia al gravame, con atto sottoscritto anche dalla parte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’atto di rinuncia risulta tempestivamente notificato alle parti costituite, cosicché la fattispecie ricade nell’art. 84 cod. proc. amm. Il thema decidendum non è quindi la fondatezza dei motivi né l’eccezione di tardività, ma la sorte del giudizio alla luce della dichiarazione dell’appellante.
La norma applicata è il comma 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., che subordina l’estinzione alla mancanza di interesse delle altre parti alla prosecuzione. Il Collegio verifica in concreto tale condizione: nessuna parte ha eccepito un proprio interesse, e la difesa erariale ha espressamente aderito alla rinuncia.
Assume rilievo, in questa prospettiva, la sorte dell’appello incidentale. L’appellante in via incidentale aveva interesse a una riforma della sentenza sulle eccezioni preliminari, ma la caducazione del gravame principale rende priva di autonoma consistenza la domanda accessoria, poiché l’estinzione travolge l’intero rapporto processuale di secondo grado.
Quanto alle spese, il Collegio applica l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. e dispone la compensazione tra tutte le parti. La scelta è sorretta dalle circostanze che hanno determinato l’irricevibilità dell’appello, richiamate in premessa e legate al difetto di comunicazione conseguente al cambio di studio del codifensore che aveva ricevuto la notificazione.
La decisione si chiude con la declaratoria di estinzione del giudizio di appello, principale e incidentale, e con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Resta ferma la sentenza di primo grado, non essendo intervenuta alcuna statuizione di riforma.
Nota della Redazione
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