Nuove sedi farmaceutiche e prelazione comunale nella discrezionalità del Comune (TAR Campania n. 3225 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In seguito all’entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, lo strumento pianificatorio delle farmacie non è più atto complesso perfezionato con il provvedimento di un ente sovracomunale, ma atto di esclusiva competenza del Comune e, per esso, della Giunta, sia nella prima applicazione che nelle successive revisioni periodiche. Il numero delle autorizzazioni è determinato applicando il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, con apertura di una ulteriore sede quando la popolazione eccedente superi il 50 per cento del parametro stesso. L’audizione dell’Azienda Sanitaria e dell’Ordine provinciale dei farmacisti è obbligatoria ma non vincolante, sicché il loro parere non condiziona la scelta comunale. Il divieto di esercizio della prelazione comunale opera soltanto per le sedi farmaceutiche istituite in attuazione della rideterminazione straordinaria e bandite nel concorso straordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una farmacia collocata nel territorio del Comune, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale con cui è stata istituita una nuova sede farmaceutica e si è previsto l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’ente. Il Comune si è costituito deducendo l’infondatezza del gravame.

La ricorrente ha articolato cinque motivi, deducendo violazione degli artt. 1, 2 e 9 l. n. 475/1968 come modificati dall’art. 11 d.l. n. 1/2012, dell’art. 22 L.R. Campania n. 13/1985, incompetenza ed eccesso di potere sotto molteplici profili: carenza istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione, illogicità e sviamento. La causa è stata spedita in decisione all’esito dell’udienza di smaltimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria la censura relativa al dedotto difetto di competenza comunale, ritenendo la questione pregiudiziale: il suo eventuale accoglimento precluderebbe lo scrutinio delle ulteriori doglianze di merito, da riservare all’organo competente. Il motivo è infondato. Dopo il d.l. n. 1/2012 la pianificazione delle farmacie costituisce atto di esclusiva competenza del Comune e della Giunta, tanto nella prima applicazione quanto nelle revisioni periodiche.

Nel merito, il Tribunale respinge il primo motivo, relativo alla violazione del criterio demografico. Accertato il numero di abitanti, il Comune ha legittimamente utilizzato il resto superiore al 50 per cento del quoziente per istituire la settima sede, poiché il residuo calcolato sulle sedi preesistenti supera la soglia prevista dall’art. 1 l. n. 475/1968. Quanto al difetto di motivazione, la scelta di localizzazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per irrazionalità o difetto di istruttoria, e l’onere motivazionale è soddisfatto con l’indicazione dei criteri generali che sorreggono la scelta, richiamati per relationem alla relazione istruttoria.

Sul parere dell’Ordine dei farmacisti, il Collegio rileva che l’audizione di ASL e Ordine è obbligatoria ma non vincolante: ai due organismi non è attribuito alcun potere di concertazione o co-decisione, ma solo la facoltà di rappresentare esigenze e proposte. Ne deriva che solo la mancanza del parere, non la sua divergenza di contenuto, può integrare vizio di legittimità.

Il secondo motivo, incentrato sullo sviamento di potere legato all’esercizio della prelazione, è respinto in coerenza con le valutazioni svolte. Il terzo motivo, sulla allocazione della nuova sede, non è accolto: le scelte di individuazione delle zone sono espressione di ampia discrezionalità e l’incidenza sul bacino di utenza di una sede preesistente non è di per sé motivo di illegittimità, essendo evenienza fisiologica rispetto alla ratio della riforma.

Il quarto motivo, sull’illegittimo esercizio del diritto di prelazione, è infine infondato. La deroga al divieto di prelazione comunale contenuta nell’art. 11, comma 3, d.l. n. 1/2012 si riferisce ai concorsi straordinari banditi dopo la modifica del parametro demografico, in stretta correlazione con la loro indizione, e non è pertanto applicabile alla fattispecie. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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