Ottemperanza inidonea a contestare il nuovo provvedimento post giudicato (TAR Lazio n. 9983 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è infondata quando l’amministrazione, in esecuzione del giudicato, abbia avviato un nuovo procedimento e adottato un provvedimento che affronta profili nuovi e differenti rispetto a quello annullato, fondandosi anche su elementi sopravvenuti. In tale evenienza, il giudizio non è diretto a verificare l’avvenuto adempimento all’obbligo di conformarsi, ma a valutare la legittimità del nuovo atto, espressione di discrezionalità amministrativa non conformata dal giudicato. La domanda di annullamento proposta in via subordinata impone la conversione del rito da quello ottemperanza a quello ordinario, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

La società, titolare di un impianto di distribuzione carburante, aveva impugnato la determinazione dirigenziale che ne disponeva la sospensione definitiva dell’attività e la revoca dei titoli abilitativi. Con sentenza del TAR, il ricorso per motivi aggiunti era stato accolto per difetto di istruttoria e di motivazione. In esecuzione di quel giudicato, l’amministrazione aveva invitato la società a presentare la documentazione per la verifica di idoneità dell’impianto. Decorso infruttuosamente il termine, era stato avviato un nuovo procedimento concluso con un nuovo provvedimento di sospensione definitiva, confermato anche dopo la tardiva trasmissione della documentazione, giustificata da un malfunzionamento informatico. La società proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, ritenendo il nuovo provvedimento elusivo del giudicato, chiedendo in via subordinata l’annullamento degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la nuova determinazione è stata adottata all’esito di un procedimento autonomo e affronta profili nuovi e differenti rispetto alla precedente, incentrandosi anche sulla mancata trasmissione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 160/2010. La domanda di ottemperanza, pur da valutare prioritariamente, è pertanto infondata: il giudizio non verte sull’adempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum, ma sulla legittimità del nuovo esercizio del potere, non conformato dalla sentenza. Le censure proposte trovano quindi tutela nell’ambito del rito impugnatorio. Ne discende l’ordine di conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., dovendosi scrutinare la domanda cautelare.

Quanto alla misura cautelare, il Collegio rileva che gli obblighi di cooperazione rinforzata derivanti dal giudicato imponevano all’amministrazione di concedere un’ulteriore possibilità alla ricorrente per depositare la documentazione carente, atteso che la mancata produzione era derivata da un impedimento tecnico. Appare pertanto opportuno che l’amministrazione riapra il procedimento, assegnando un nuovo termine per la produzione documentale.

La domanda cautelare è quindi accolta ai soli fini del riesame, con rinvio della causa all’udienza pubblica per la trattazione nel merito. Le spese della fase cautelare e del giudizio di ottemperanza sono compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *