Ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto ed esecutorietà del titolo (TAR Basilicata n. 73 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., è titolo esecutivo che legittima l’esperimento del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Qualora l’amministrazione debitrice non adempia, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione, nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’onere della prova dell’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione debitrice, il cui silenzio integra comportamento non contestativo ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Matera, chiedeva l’ottemperanza del titolo nei confronti della Regione Basilicata e di una Comunità Montana in liquidazione. Il decreto non era stato opposto ed era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in forma esecutiva alle amministrazioni debitrici nel maggio 2025. Rimaste inadempienti le amministrazioni, il creditore proponeva ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato ammissibile il ricorso, rammentando che l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza avverso i decreti ingiuntivi non opposti o confermati. Ha reputato rispettati i termini di cui all’art. 114, comma 1, e all’art. 87, comma 2, lett. d) e 3, cod. proc. amm., nonché decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo alle amministrazioni, avvenuta nel maggio 2025.
Nel merito, il giudice ha ritenuto provato il perdurante inadempimento sulla base dei criteri di riparto dell’onere probatorio in materia di obbligazioni pecuniarie, richiamando le Sezioni Unite n. 13533 del 2001, e del principio di non contestazione di cui all’art. 64, commi 2 e 4, cod. proc. amm. La mancata costituzione delle amministrazioni debitrici ha infatti determinato l’effetto di non contestare la pretesa creditoria iscritta nel titolo.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo della Regione e della Comunità Montana di dare esecuzione al decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza. Ha infine disposto la penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fino all’effettivo soddisfo, liquidando le spese di lite in modo omnicomprensivo, ivi incluse quelle relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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