Carta docente inottemperanza ministeriale commissario ad acta senza penalità mora (TAR Lombardia n. 2067 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’ottemperanza a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione quando il creditore documenta la spettanza delle somme riconosciute e il debitore non deduce di aver adempiuto. All’Amministrazione va assegnato un termine per l’esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, va nominato fin d’ora un commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta quando l’astreinte risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alle peculiarità del debitore pubblico e alla mole eccezionale del contenzioso seriale, essendo già assicurata l’esecuzione per il tramite del commissario.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere in favore del ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione.
Rilevando l’inerzia del debitore, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza del giudice ordinario, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato è sorretta da idonea documentazione, mentre l’Amministrazione non ha allegato né provato di avervi dato esecuzione. Ne è derivata la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con detrazione degli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi 60 giorni e determinando definitivamente l’importo ancora dovuto. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è stato riconosciuto alcun compenso.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La disposizione esclude le astreintes quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive. Il Collegio ha ravvisato il carattere manifestamente iniquo della penalità in considerazione della nomina del commissario e del ritardo riconducibile all’eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente.
Le spese di lite, liquidate tenendo conto del limitato impegno richiesto su una questione seriale, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa sull’entità delle somme, da leggersi insieme alla pronuncia della Sez. VII n. 3221 del 2026.
Nota della Redazione
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