Esibizione documentazione bancaria subordinata a richiesta ex art 119 TUB (Cass. civ. Sez. I n. 11739 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente, di chi gli succede a qualunque titolo o di chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, sancito dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale mediante l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione. È necessario, in particolare, che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che questa, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato. L’istanza non può avere carattere esplorativo: non può essere generica né essere utilizzata per sovvertire il principio di distribuzione degli oneri probatori. In tema di apertura di credito, il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, salvo che sia già previsto e disciplinato nel contratto di conto corrente scritto.

Il Fatto

Una società di capitali, in liquidazione, e tre fideiussori convenivano in giudizio un istituto di credito, chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebite per interessi anatocistici e usurari e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Torino, nel 2018, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la banca alla restituzione di una somma a titolo di indebito, ma accoglieva la domanda riconvenzionale della banca e compensava parzialmente le poste.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13.01.2020, respingeva il gravame degli attori. Riteneva l’istanza di esibizione generica e priva di specificazioni; considerava le rimesse anteriori al 16.05.2004 solutorie e quindi prescritte, in mancanza di prova documentale di aperture di credito o finanziamenti concordati. La società e i fideiussori ricorrevano così in cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione della documentazione bancaria. I ricorrenti sostengono che l’istituto dell’art. 119 TUB non sia alternativo all’art. 210 c.p.c. e possa operare anche in corso di causa, non riguardando la sola fase stragiudiziale.

Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale aveva rilevato che la banca non aveva proposto l’istanza ex art. 119 TUB e che quella ex art. 210 c.p.c. era generica, con riferimento a quindici rapporti tra conti correnti e conti anticipi. L’istanza aveva carattere residuale e non poteva sovvertire il principio di distribuzione degli oneri probatori, non essendo indicati i motivi per cui l’istante non avesse potuto procurarsi i documenti.

La Corte enuncia il principio di diritto: il diritto alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza ex art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti, a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che questa, senza giustificazione, non abbia ottemperato, come affermato da Cass. n. 24641/21 e Cass. n. 23861/22. Tale soluzione bilancia il diritto del correntista con l’esigenza di non consentire istanze esplorative o generiche.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile perché diretto al riesame dei fatti: la Corte d’appello aveva accertato che la domanda introduttiva non riguardava gli affidamenti di fatto, questione emersa solo in appello. Il terzo motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale richiamato l’orientamento secondo cui l’onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, senza indicazione delle specifiche rimesse solutorie (Sezioni Unite n. 15895/19; n. 7013/20).

Il quarto motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza e perché l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo che sia già disciplinata nel contratto di conto corrente scritto, non essendo sufficiente il “libro fidi” né il “regolamento di portafoglio” (Cass. n. 926/22). Il quinto motivo sollecita un inammissibile accertamento di fatto. Sesto e settimo motivo, connessi al primo, ne seguono la sorte. L’ottavo è privo di effettiva censura. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *