Obblighi informativi dell’utilizzatore e inesigibilità per inadempienze dell’OGC (Cons. Stato n. 4971 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo informativo posto a carico dell’utilizzatore dall’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 35/2017 non ha carattere assoluto. Esso è subordinato all’assolvimento degli ulteriori e diversi obblighi informativi che la legge pone a carico dell’organismo di gestione collettiva, sicché la carenza di questi ultimi rende inesigibile la prestazione dell’utilizzatore. Il comma 2 della medesima disposizione riconosce all’utilizzatore il diritto di attivare il flusso informativo dell’art. 27, con sospensione del termine di novanta giorni fino alla ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti. Le valutazioni che l’Autorità di vigilanza compie sulla condotta dell’organismo nel provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico dell’utilizzatore costituiscono esortazione priva di contenuto dispositivo e non richiedono l’applicazione delle garanzie partecipative proprie del procedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Un organismo di gestione collettiva che intermedia i diritti connessi al diritto d’autore per artisti, interpreti ed esecutori chiedeva a una società di distribuzione audiovisiva i dati sullo sfruttamento delle opere, sulle visualizzazioni, sui ricavi e sul numero di abbonati, necessari per negoziare il compenso adeguato e proporzionato. Secondo la ricorrente i dati giungevano solo in parte e con grave ritardo.

La condotta veniva segnalata all’AGCom, che avviava un procedimento per presunta violazione dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 35/2017 e lo definiva con archiviazione della posizione dell’utilizzatore, rilevando inadempienze della stessa segnalante e invitando le parti a riprendere le trattative in buona fede. Il TAR Lazio dichiarava in parte inammissibile e in parte respingeva il ricorso dell’organismo, che proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per la pacifica infondatezza nel merito e affronta il nodo centrale: se l’Autorità, archiviando il procedimento a carico dell’utilizzatore, abbia svolto un accertamento incidentale sulle inadempienze dell’organismo senza garantirgli le prerogative procedimentali.

La risposta è negativa. La delibera è priva di contenuto dispositivo rivolto all’appellante e non configura alcuna misura a suo carico. La ricognizione della condotta dell’organismo è strumentale all’accertamento delle violazioni dell’utilizzatore, perché l’obbligo informativo di quest’ultimo non è assoluto, ma subordinato all’assolvimento di ulteriori obblighi dell’organismo che ne costituiscono il presupposto. Le carenze informative vengono evidenziate ai soli fini del disconoscimento dell’attualità degli obblighi dell’utilizzatore, senza incidere sulla sfera giuridica dell’appellante. L’unico soggetto esposto a sanzione era quindi l’utilizzatore; l’organismo, peraltro, era stato sentito in audizione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma la lettura sistematica degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 35/2017. Il comma 1 dell’art. 23 impone all’utilizzatore un termine per i doveri informativi, ma il comma 2 gli riconosce il diritto di informazione dell’art. 27 verso l’organismo, con sospensione del termine fino alla ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti. Il dato sulla rappresentatività dell’organismo, non contestato specificamente in primo grado, è imprescindibile: l’art. 27 impone di indicare i diritti rappresentati e i territori oggetto degli accordi. La sua omissione, unita alla mancata comunicazione delle tariffe, fonda l’inesigibilità del preteso adempimento dell’utilizzatore.

Il terzo motivo è respinto. L’interlocuzione sul significato di una norma non implica adesione alla tesi della parte, e la censura ripropone il tema della base giuridica dell’obbligo informativo, già ritenuto infondato. Nessun rilievo assume la pretesa contraddittorietà rispetto ai pareri del servizio giuridico interno, non vincolanti e comunque superati dalla motivazione della delibera. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della specificità e parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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