Comandante Polizia Municipale in posizione apicale nel Comune siciliano (TAR Sicilia n. 1277 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel territorio della Regione Siciliana l’art. 6, comma terzo, della L.R. n. 17/1990 impone che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale sia collocato al livello apicale dell’ente di appartenenza. Una fonte secondaria, quale il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, non può disattendere tale previsione e degradare la posizione del Comandante attraverso una mera equiparazione all’Area o l’assegnazione degli atti di gestione del Corpo a un dirigente di Area. Il Commissario Straordinario che, in forza del decreto regionale di nomina, subentra nei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, non incorre in un vizio di incompetenza quando adotta un atto in luogo dell’organo ordinariamente competente: la difformità si risolve in un errore di esternazione formale o in una irregolarità non invalidante. Gli atti di macro-organizzazione sono annullabili nella parte in cui violano norme sovraordinate, mentre le censure sulla dotazione organica presupposta da un atto mai impugnato e ormai decaduto restano sottratte al sindacato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva svolto le funzioni di responsabile del Corpo di Polizia Municipale di un Comune siciliano in forza di una posizione organizzativa conferita in assenza, nell’ente, di personale di categoria D. Con deliberazione n. 10 del 15/12/2014 il Commissario Straordinario Regionale, spendendo i poteri della Giunta Municipale, approvava un nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. L’atto riduceva i componenti del Corpo, sottraeva il Comandante alla posizione apicale, eliminava la figura del Vice-Comandante ed escludeva la posizione organizzativa contrattuale per la responsabilità della struttura. Con successiva deliberazione n. 2 del 19/01/2015 gli atti di gestione del Corpo venivano assegnati all’Area Amministrativa.
Il ricorrente impugnava gli atti con ricorso notificato il 06/02/2015 e depositato il 19/02/2015. Il Comune non si costituiva. Il Collegio, rilevata la necessità di conoscere il decreto di nomina del Commissario per stabilire l’ampiezza dei poteri esercitabili, ne ordinava la produzione; all’esito della nuova udienza pubblica tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denunciava l’incompetenza del Commissario, che avrebbe esercitato i poteri della Giunta anziché del Consiglio, unico titolare del potere regolamentare ex lettera a) dell’art. 32 della L. n. 142/1990, come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 148/1991. Il Collegio osserva che il decreto presidenziale regionale del 4 settembre 2014 aveva fatto subentrare il Commissario contestualmente nei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. La difformità rispetto al riparto ordinario si riduce quindi a un mero errore di esternazione formale, o a una irregolarità non invalidante, e non integra un vizio di legittimità.
Il secondo motivo riguarda il cuore della controversia. L’art. 6, comma terzo, della L.R. n. 17/1990 colloca il Comandante al livello apicale dell’ente, in relazione all’art. 9 della L. n. 65/1986, che lo vuole responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del Corpo. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui al Corpo deve essere garantita piena autonomia e il Comandante non può dipendere da un dirigente anziché dal Sindaco o da un suo delegato politico. La previsione regolamentare che colloca il Corpo in posizione di staff, ma lo equipara all’Area senza attribuirgli la qualifica, si rivela contraddittoria: i responsabili di Area sono nominati tra i dipendenti di categoria D, mentre per il Comandante è previsto un dipendente di categoria C. La scelta, ispirata a finalità di contenimento della spesa, viola comunque la norma regionale sovraordinata.
Il terzo motivo investe la deliberazione n. 2 del 19/01/2015, che assegna gli atti di gestione del Corpo all’Area Amministrativa. È qui che si realizza concretamente la condizione temuta dalla giurisprudenza: il Comandante finisce per dipendere da un dirigente anziché dal Sindaco. La riserva di istituire in futuro un’Area Vigilanza, contenuta nella delibera n. 10, non rende invece contraddittoria la scelta effettuata.
Il quarto motivo, fondato sulle norme del CCNL del comparto Enti Locali del 31/03/1999, è respinto: il vulnus lamentato è solo riflesso delle scelte di macro-organizzazione, e la mancata attribuzione di una posizione organizzativa non contrasta con il contratto collettivo. Il quinto motivo cade perché la delibera n. 10 è atto regolamentare, per il quale l’obbligo di motivazione non sussiste ex art. 3, comma secondo, della L. n. 241/1990, e perché le censure sulla dotazione organica presuppongono un atto mai impugnato e ormai intangibile. Il ricorso è accolto con annullamento parziale degli atti e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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