L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto è giudicato azionabile davanti al GA (TAR Sardegna n. 651 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo, costituisce giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e, pertanto, la sua esecuzione, quando il debitore è una pubblica amministrazione, va azionata dinanzi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo entro un termine assegnato, con la possibilità di disporre, in caso di ulteriore inerzia, le conseguenti misure coercitive. La reiterata inottemperanza dell’amministrazione a precedenti pronunce giudiziali può integrare profili di responsabilità erariale, imponendo al giudice la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 19.732,40, oltre interessi e spese. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Non avendo l’amministrazione sanitaria provveduto al pagamento, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’ente inadempiente e la nomina di un commissario ad acta, con fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rammentando che il decreto ingiuntivo non opposto è titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, trattandosi di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata e il mancato pagamento delle somme ingiunte hanno confermato l’inadempimento, legittimando l’ordine di esecuzione del provvedimento.
Il Collegio ha condannato l’Azienda a corrispondere alla ricorrente le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, precisando che, in caso di perdurante inerzia, potranno essere adottate le misure conseguenti, con addebito dei relativi costi all’amministrazione inadempiente. In questa fase, il giudice ha ritenuto di poter prescindere dalla nomina del commissario ad acta e dalla fissazione della penalità di mora, riservandosi di intervenire con gli strumenti coercitivi solo in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione si segnala per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti: la reiterata inerzia dell’amministrazione, già riscontrata in analoghi ricorsi proposti dalla stessa società, ha evidenziato possibili profili di responsabilità erariale, imponendo al giudice di segnalare la vicenda alla magistratura contabile per le valutazioni di competenza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’ente soccombente.
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Nota della Redazione
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