Obblighi TUSP della PA socia anche con partecipazione indiretta tramite quotata (TAR Veneto n. 124 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle amministrazioni pubbliche socie trovano applicazione anche quando la partecipazione sia detenuta o acquisita in via indiretta per il tramite di una società quotata. La clausola di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 è riferita alle sole società quotate e non esonera gli enti locali dagli obblighi loro imposti. Ne deriva che l’acquisto indiretto di una partecipazione societaria, perfezionato da una controllata di una società in house, impone alla pubblica amministrazione l’adozione di una delibera consiliare analiticamente motivata ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., con trasmissione all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. L’Autorità è legittimata ad agire avverso il silenzio della pubblica amministrazione ex art. 21-bis della legge n. 287/1990.

Il Fatto

L’A.G.C.M. ha proposto dinanzi al TAR Veneto due ricorsi ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 avverso l’inerzia di alcuni Comuni soci di una società a capitale interamente pubblico che gestisce servizi pubblici secondo il modello in house providing.

Una controllata della società in house aveva acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando così l’attività di relining. L’Autorità, emesso un parere motivato, aveva contestato la mancata adozione e trasmissione delle delibere di approvazione dell’operazione, imposte dal T.U.S.P. Il Comune resistente non si era adeguato, con riscontro negativo o silenzio, e per questo è stato evocato in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riunito i ricorsi e respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla legittimazione straordinaria dell’Autorità, il TAR ha chiarito che l’art. 21-bis attribuisce ad A.G.C.M. il potere di proporre non solo l’azione di annullamento, ma tutte le azioni previste dal diritto processuale amministrativo, compresa quella avverso il silenzio. Coerente con il bene protetto è ritenere che l’Autorità possa contestare i comportamenti omissivi lesivi della concorrenza.

Nemmeno la già avvenuta conclusione dell’operazione priva l’iniziativa di utilità. L’inefficacia del contratto ex art. 8, comma 2, del T.U.S.P. opera sul piano degli effetti negoziali e non limita il potere di azione dell’Autorità, volto a ristabilire il controllo sulle restrizioni alla concorrenza.

Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Il TAR, muovendo dal criterio letterale, ha osservato che la clausola di esonero “si applica, solo se espressamente previsto, alle società quotate” e non menziona affatto le amministrazioni socie. Essa riguarda le norme che hanno come destinatarie le società, non quelle indirizzate alle pubbliche amministrazioni. Trattandosi di norma derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.

Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., la pubblica amministrazione che acquisisce una partecipazione, anche indiretta, deve assolvere agli oneri di motivazione analitica previsti dall’art. 5 e trasmettere la delibera ad A.G.C.M. e Corte dei conti, pur se la partecipazione sia acquisita tramite una propria società quotata. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house: l’operazione, decisione significativa della stessa, non può essere assunta autonomamente e deve essere deliberata dagli enti soci che esercitano il controllo analogo.

Accolti i ricorsi, il TAR ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia del Comune e annullato la nota di riscontro negativo, condannandolo a conformarsi al parere motivato entro sessanta giorni mediante l’adozione della delibera analiticamente motivata e la sua trasmissione all’Autorità. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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