Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del ricalcolo del prelievo latte (TAR Lombardia n. 1068 del 25.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, da parte dell’amministrazione, del provvedimento impugnato in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ove da tale annullamento derivi l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente. In tal caso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, senza necessità di pronunciarsi sul merito delle censure, e può compensare le spese di lite. Il potere di autotutela esercitato in conformità al sopravvenuto quadro normativo, che qualifica come inefficaci i provvedimenti di ricalcolo notificati prima della sua entrata in vigore, integra gli estremi dell’atto satisfattivo della pretesa azionata.
Il Fatto
Una società agricola aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, due comunicazioni con cui l’AGEA aveva disposto il ricalcolo del prelievo supplementare nel settore lattiero per le campagne 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Tali ricalcoli erano stati adottati in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i precedenti provvedimenti di prelievo per i medesimi periodi.
Nel corso del giudizio, l’Agenzia ha comunicato di aver annullato in autotutela, con propria determinazione, le avversate comunicazioni di ricalcolo. Il provvedimento di autotutela risultava adottato in applicazione dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, che ha qualificato come inefficaci tutti i provvedimenti di ricalcolo del prelievo notificati prima della sua entrata in vigore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’annullamento in autotutela delle comunicazioni impugnate, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla ricorrente risultava integralmente soddisfatta. L’atto di ritiro, adottato dall’amministrazione in conformità al sopravvenuto disposto normativo, aveva eliminato ex tunc gli effetti dei provvedimenti gravati, privando di ogni residua utilità l’eventuale pronuncia di merito sulle censure proposte.
In applicazione del principio codificato dall’art. 34, comma 5, c.p.a., il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna questione da decidere.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla sopravvenienza normativa che aveva reso inefficaci i provvedimenti impugnati e dall’esito satisfattivo per la parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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