L’esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali permane fino alla stipula del contratto (TAR Abruzzo n. 402 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti generali di partecipazione devono essere posseduti dall’operatore economico senza soluzione di continuità dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto, atteso che l’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 impone un obbligo di verifica continua che non si arresta con l’aggiudicazione. Il provvedimento che, all’esito di una riapertura del procedimento e di una nuova istruttoria, conferma l’esclusione integra una conferma in senso proprio e non una convalida, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il giudizio sull’affidabilità ex art. 80, comma 5, lett. c), ha natura soggettiva e unitaria: l’esclusione per carenza dei requisiti opera necessariamente per tutti i lotti cui l’operatore ha partecipato. I gravi illeciti professionali possono essere desunti anche da procedimenti penali in corso, qualora emergano gravi indizi caratterizzati da particolare gravità, pertinenza e omogeneità rispetto all’oggetto dell’affidamento.
Il Fatto
La ricorrente, gestore uscente di un servizio di pulizie, impugnava l’aggiudicazione dei quattro lotti di una gara indetta dalla centrale di committenza regionale, contestando in via principale il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto e, in via subordinata, la violazione dei Criteri Ambientali Minimi e l’illegittimità della verbalizzazione delle operazioni di valutazione.
Nelle more del giudizio, la stazione appaltante escludeva la società da tutti i lotti per gravi illeciti professionali, ravvisati nella mancata e tardiva trasmissione degli elenchi del personale, nell’omessa dichiarazione di procedimenti penali a carico del procuratore institore e nell’applicazione di penali contrattuali di rilevante importo. All’esito di una nuova istruttoria, l’esclusione veniva confermata con un provvedimento che revocava formalmente l’aggiudicazione del Lotto n. 1, integrando la motivazione con riferimento alle indagini penali pendenti presso più Procure e alla ritenuta inadeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dalla società.
La Motivazione della Corte
Il TAR individua nell’esame dei secondi motivi aggiunti il thema decidendum prioritario, poiché la sorte dell’intero contenzioso dipende dalla legittimità dell’esclusione. In primo luogo, il Collegio qualifica il provvedimento del 24 febbraio 2026 come conferma in senso proprio, distinguendolo dalla convalida: la stazione appaltante ha riaperto il procedimento, richiesto chiarimenti, acquisito nuovi elementi istruttori e operato una rinnovata ponderazione degli interessi, rendendo inapplicabile l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il nuovo atto sostituisce integralmente il precedente, che viene dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
La Corte respinge la tesi dell’avvenuta conclusione della procedura con l’aggiudicazione, richiamando il principio per cui i requisiti devono sussistere fino alla stipula del contratto. L’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, esprimendo l’obbligo di verifica continua, consente l’esclusione in qualunque momento della procedura, ricomprendendo in tale locuzione l’intera fase dal bando alla stipula. L’estensione dell’esclusione ai lotti per cui la società non era risultata aggiudicataria è giustificata dalla natura soggettiva e unitaria del giudizio di affidabilità, che attiene all’operatore nel suo complesso.
Quanto alla sussistenza dei gravi illeciti professionali, il Collegio riconosce l’ampia discrezionalità della stazione appaltante e la natura esemplificativa delle Linee Guida ANAC. Le indagini penali, pur non sfociate in condanne, costituiscono mezzi adeguati quando supportate da gravi indizi e da misure cautelari. Nel caso di specie, la pluralità e l’omogeneità delle vicende, la loro pertinenza all’oggetto dell’affidamento e la posizione apicale del soggetto coinvolto rendono non illogica la valutazione dell’Amministrazione, legittimando l’applicazione della c.d. teoria del contagio.
La Corte ritiene infondate anche le censure relative al self-cleaning, alle penali contrattuali e alla violazione del principio di tassatività. Le misure adottate dalla società risultavano tardive e generiche; le penali, per importo e reiterazione, erano sintomatiche di carenze organizzative. La mancata trasmissione degli elenchi del personale integra un autonomo inadempimento degli obblighi di collaborazione funzionali alla clausola sociale.
La natura amministrativa e selettiva dell’esclusione, non sanzionatoria, esclude l’applicazione del favor rei e del principio tempus regit actum. Dichiarati improcedibili i primi motivi aggiunti e il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, il TAR respinge i secondi motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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