Ampliamenti produttivi in deroga: il limite dell’80% non copre altezza e distanze (TAR Veneto n. 102 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente, posto dall’art. 3, comma 1, della L.R. Veneto n. 55/2012 per gli interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico, opera soltanto quando la deroga incida sul volume o sulla superficie. Esso non si applica quando l’ampliamento sia realizzato con invarianza o riduzione della superficie e la difformità riguardi solo l’altezza e la distanza dell’edificio dalla strada. L’art. 8 del D.M. n. 1444/1968 delega agli strumenti urbanistici la fissazione delle altezze massime per le zone D: le prescrizioni comunali conservano natura regolamentare e restano derogabili da una fonte regionale di rango primario, senza che si configuri alcun vulnus all’art. 117 Cost.
Il Fatto
La società ricorrente realizza infissi in un immobile produttivo di sua proprietà, sito in un comune limitrofo a quello in cui è collocata l’area oggetto dell’intervento contestato. La controinteressata, proprietaria del terreno adiacente, ha ottenuto un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, in variante a un titolo edilizio risalente al 2010, per edificare un fabbricato industriale destinato a logistica.
La ricorrente lamenta che la variante prevede un incremento dell’altezza fino a 18,20 metri urbanistici, una riduzione della distanza dalla strada e una collocazione a poco più di cinque metri dal proprio confine: da qui il pregiudizio in termini di soleggiamento, igiene, sicurezza, visibilità dell’attività e investimenti fotovoltaici. Il ricorso, originariamente straordinario al Presidente della Repubblica e riassunto avanti al giudice amministrativo a seguito di opposizione, articola quattro motivi. Resistenti il Comune, la Regione e la controinteressata, che eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa di poter prescindere dalle eccezioni in rito, stante l’infondatezza nel merito delle censure. Quanto al primo motivo, il titolo originario non era un permesso ordinario, ma un titolo rilasciato in base a piano attuativo e a convenzione urbanistica, che assentiva contestualmente opere di urbanizzazione ed edificio produttivo. L’avvio dei lavori va quindi valutato sui contenuti complessivi del titolo: le opere di urbanizzazione sono state realizzate e collaudate, sicché i lavori risultano iniziati nel triennio. Irrilevante, per il giudice, il riferimento al diverso numero di pratica contenuto nella proroga del 2015, trattandosi di mero errore materiale.
Sul secondo motivo, il Collegio esamina il testo dell’art. 3, comma 1, della L.R. Veneto n. 55/2012. La norma richiama gli edifici produttivi esistenti solo dove impone il limite all’ampliamento del volume e della superficie. Poiché la deroga contestata non tocca né il volume né la superficie, ma solo altezza e distanza dalla strada, il limite dell’80 per cento non trova applicazione.
Il terzo motivo è respinto sul piano interpretativo. L’art. 8 del D.M. 1444/1968 “delegifica” le altezze massime delle zone D, rinviando agli strumenti urbanistici locali: non attribuisce alle prescrizioni comunali valore normativo né le sussume nel decreto ministeriale. Le norme del piano degli interventi conservano natura regolamentare e possono essere derogate dalla legge regionale, di rango primario.
Caduta l’argomentazione principale, viene meno anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata: la normativa regionale non autorizza alcuna deroga a norme statali cogenti. Infine, sul quarto motivo, il permesso in variante dà espressamente conto della legittimazione della richiedente, promissaria acquirente autorizzata dalla proprietaria con dichiarazione del 27 maggio 2022, presupposto del titolo ex art. 11 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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