Obblighi TUSP e controllo AGCM anche per partecipazioni indirette tramite società quotata (TAR Veneto n. 111 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle pubbliche amministrazioni socie trovano applicazione anche quando la partecipazione sia detenuta o acquisita, anche indirettamente, per il tramite di una società quotata. La clausola dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui il decreto si applica alle società quotate solo se espressamente previsto, riguarda le norme che hanno come destinatarie dirette le società e non quelle indirizzate alle amministrazioni. Ne consegue che l’acquisto indiretto di una partecipazione societaria da parte di una società in house quotata impone agli enti locali soci l’adozione di una delibera analiticamente motivata ex art. 5 del T.U.S.P. e la sua trasmissione all’AGCM. L’Autorità è legittimata ad agire avverso l’inerzia dell’ente con l’azione di accertamento e condanna, non essendo il suo potere limitato al solo rimedio impugnatorio.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno Comuni e operante in regime di in house providing nei servizi pubblici, ha visto una propria controllata acquisire l’intero capitale sociale di un’altra società, internalizzando l’attività di relining delle canalizzazioni fognarie. La società capogruppo era qualificabile come società quotata per l’emissione continuativa di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ricevute le informazioni, ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, contestando ai Comuni soci la mancata adozione e trasmissione delle delibere di approvazione dell’operazione. Quarantadue Comuni hanno riscontrato negativamente il parere, nove sono rimasti silenti. L’Autorità ha quindi proposto ricorso avverso l’inerzia di ciascun ente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla legittimazione, ha osservato che l’art. 21-bis della legge n. 287/1990 attribuisce all’Autorità una legitimatio ad causam straordinaria che, in forza del principio di atipicità delle azioni, non si esaurisce nel rimedio impugnatorio, ma consente di esperire anche l’azione avverso il silenzio e quella di condanna. Il parere motivato, ha precisato, ha natura sostanziale di atto di diffida.
La Corte ha richiamato la Corte costituzionale n. 20 del 2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1760 del 2023, escludendo che si tratti di un controllo generalizzato di legittimità. La legittimazione opera solo in ordine agli atti che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, categoria cui appartengono le norme del T.U.S.P. evocate. L’art. 8, comma 2, del T.U.S.P., che sanziona con l’inefficacia il contratto stipulato senza delibera, non limita il potere di azione dell’Autorità, operando sul piano degli effetti negoziali.
Nel merito, il Tribunale ha affrontato il contrasto interpretativo sull’art. 1, comma 5, del T.U.S.P.. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025, ha affermato la priorità del criterio letterale ex art. 12 delle preleggi, rilevante anche in forza dell’art. 101 Cost. La clausola di esonero è univoca nel riferirsi alle sole società quotate, senza menzionare le amministrazioni socie. Da qui la conferma dell’orientamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3880 del 2023: la deroga riguarda le norme destinate alle società, non quelle indirizzate alle pubbliche amministrazioni. La clausola, essendo derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.
Il Collegio ha quindi ritenuto che gli enti locali, pur partecipando a una società quotata, restino soggetti agli obblighi degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto indiretto sia perfezionato da una società in house, che conserva tale natura nonostante la quotazione e resta sottoposta al controllo analogo. Il ricorso è stato accolto: dichiarata l’illegittimità dell’inerzia del Comune, annullata l’eventuale nota di riscontro negativo, condannato l’ente ad adottare l’atto deliberativo analiticamente motivato e a trasmetterlo all’Autorità entro sessanta giorni. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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