Illegittimo il potere sindacale extra ordinem per molestie olfattive non verificate (TAR Lazio n. 8303 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere sindacale extra ordinem di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 ha natura eccezionale e residuale, configurandosi come strumento di chiusura dell’ordinamento. Il suo esercizio è legittimo solo in presenza di un pericolo concreto, attuale e oggettivamente accertato per la salute pubblica o per l’igiene locale, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Non è consentito ricorrere all’ordinanza contingibile e urgente per situazioni prevedibili e permanenti, né per finalità ordinarie di controllo di attività già autorizzate, né in assenza di un’istruttoria adeguata e di una congrua motivazione. La percezione soggettiva di molestie olfattive, ove priva di riscontri oggettivi circa la provenienza e la pericolosità delle emissioni, non integra i presupposti dell’emergenza sanitaria o dell’igiene pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di produzione di biogas con annessa cogenerazione da 0,998 MWe, autorizzato e in esercizio dal 2012. Con ordinanza sindacale n. 14 del 13 novembre 2025, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, il Comune ha disposto la sospensione immediata e temporanea dell’attività dell’impianto, il divieto di immissione di nuovi materiali organici e l’adozione di misure di messa in sicurezza, richiamando segnalazioni di cittadini ed esposti relativi a cattivi odori. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente, la carenza di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune per omessa impugnazione della relazione ispettiva di Arpa Lazio, rilevando che l’oggetto dell’impugnativa si determina in base alla sostanziale volontà del ricorrente e che, comunque, il potere extra ordinem non è vincolato dal parere delle autorità tecnico-specialistiche.
Nel merito, il TAR ha rammentato che il riferimento alle “emergenze sanitarie” contenuto nell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 designa esclusivamente situazioni in cui la salute fisica dei residenti sia messa in concreto, oggettivo ed accertato pericolo, senza possibilità di estensione al benessere psico-fisico della persona. La nozione di “igiene locale”, invece, attiene alla salubrità dei luoghi, intesa come assenza di situazioni degradanti l’ambiente e potenzialmente pericolose per la vita e la salute umana. Illegittimo, pertanto, è l’uso del potere di ordinanza per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o in assenza di un’urgenza assoluta e non rinviabile.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha rilevato che gli accertamenti tecnici richiamati dall’Amministrazione non suffragavano l’esistenza di un pericolo: i sopralluoghi di Arpa, Asl e dello studio di consulenza non avevano riscontrato rumori molesti, odori anomali o molestie olfattive al momento degli accessi, e le concentrazioni odorigenhe misurate non superavano i valori limite. Le irregolarità rilevate non erano state poste in relazione con le problematiche lamentate e non evidenziavano alcuno specifico rischio per la salute, la cui pericolosità delle sostanze era anzi esclusa dalla stessa documentazione richiamata dall’Amministrazione.
Il TAR ha concluso che la sospensione dell’attività, in mancanza dei presupposti di legge, integra una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e una pretermssione delle garanzie procedimentali che assistono l’esercizio dei poteri ordinari di controllo e sanzionatori. Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata, con assorbimento della domanda risarcitoria in forma specifica, già satisfatta dall’esito favorevole.
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Nota della Redazione
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