Diniego di visto per revoca del nulla osta e irrilevanza della mancata comunicazione ex art. 10-bis (TAR Puglia n. 504 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro, ancorato alla revoca del nulla osta per sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, è legittimo se la valutazione sull’attendibilità del progetto di soggiorno non è affetta da macroscopiche abnormità logiche. L’amministrazione conserva il potere di verificare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che la finalità del soggiorno dichiarata sia effettiva. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento finale ove, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è negata in caso di manifesta infondatezza del ricorso, per la quale l’istante ha agito con colpa grave ai sensi dell’art. 122 d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, chiamato a lavorare in Italia da un’impresa individuale nell’ambito del decreto flussi 2023, impugnava il diniego del visto di ingresso emesso dall’autorità consolare. Il provvedimento era fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro, già rilasciato dalla Prefettura, comunicata dallo sportello unico per l’immigrazione. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis, legge n. 241/1990 e dell’art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Contestava, in particolare, che la revoca non gli fosse mai stata notificata e che la ditta invitante risultasse affidabile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dal rilievo che il rilascio del visto di ingresso presuppone comunque una verifica amministrativa circa l’effettività dello scopo e delle condizioni del soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Tale valutazione, connotata da discrezionalità particolarmente lata, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di abnormità logiche, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 11744/2022.

Il Collegio ha quindi scrutinato il provvedimento impugnato, che richiamava la revoca disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, norma che consente il rilascio del nulla osta anche prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, con conseguente revoca al sopravvenuto accertamento. Nel caso di specie, l’atto di revoca richiamava una nota dell’ispettorato del lavoro che, all’esito di un controllo sul portale dell’agenzia delle entrate, evidenziava un fatturato dichiarato dal richiedente. La valutazione di inaffidabilità della ditta invitante è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, con conseguente reiezione dei profili di contraddittorietà, carenza di istruttoria, travisamento e difetto dei presupposti.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, il Tribunale ha osservato che la norma va letta congiuntamente all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, il quale sancisce l’irrilevanza delle violazioni meramente formali del procedimento quando il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Ha precisato che l’esclusione dell’applicabilità di tale regola ai diniego ex art. 10-bis è stata introdotta solo con il d.l. n. 76/2020, non applicabile alla fattispecie ratione temporis. In ragione del contenuto sostanziale del diniego, il cui esito è stato ritenuto obbligato, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non incide sulla legittimità dell’atto, in linea con Cons. Stato, Sez. IV, n. 1001/2017 e n. 18/2019.

Il Collegio ha altresì respinto la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e l’istante gravato da colpa grave ai sensi dell’art. 122 d.P.R. n. 115/2002, richiamando l’ordinanza Corte Cost. n. 220/2009 sulla valutazione ex ante e sulla revoca ex post del beneficio. Ha infine compensato le spese per eccezionali ragioni di equità, pur negando il beneficio per carenza del requisito della regolare soggiornanza di cui all’art. 119, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *