Revoca Entratel per violazioni gravi e ripetute nell’assistenza fiscale (TAR Calabria n. 1343 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assistenza fiscale, la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel e l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione sono legittime quando le violazioni riscontrate, non contestate nella loro esistenza storica, siano ripetute e afferenti a vari aspetti dell’attività prestata dall’intermediario, così da giustificare il giudizio di gravità espresso dall’amministrazione. Sul piano procedimentale, la motivazione del provvedimento non deve contenere una confutazione analitica delle osservazioni svolte dalla parte in sede endoprocedimentale: è sufficiente che dalla motivazione complessivamente resa si evinca che l’amministrazione ne abbia tenuto conto, nel loro complesso, per la corretta formazione della propria volontà.

Il Fatto

Il ricorrente, intermediario abilitato, impugna davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha revocato l’abilitazione al servizio telematico Entratel e ha inibito il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione. Il provvedimento muove da un processo verbale di contestazione che, su un campione rappresentativo delle operazioni del triennio 2018-2020, ha rilevato plurime violazioni nella trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In particolare, l’amministrazione contesta il rilascio del visto in assenza della necessaria iscrizione all’elenco informatico, la mancata presa in carico di avvisi telematici, il mancato rilascio della dichiarazione di impegno, la trasmissione oltre il termine di trenta giorni e l’inoltro di modelli di cessione di crediti agevolativi senza incarico diretto dal beneficiario. Rigettata l’istanza cautelare, il ricorso è deciso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale conferma, all’esito della cognizione piena, la prognosi negativa già formulata in sede cautelare. Sul piano procedimentale, il Collegio richiama il principio secondo cui la motivazione del provvedimento amministrativo non deve necessariamente contenere una confutazione analitica delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che da essa si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni per la corretta formazione della propria volontà, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 9684 del 2025.

Nel caso di specie, l’amministrazione ha elencato nel provvedimento le argomentazioni offerte in sede procedimentale dal ricorrente, poi replicate in giudizio, concludendo che esse non fossero sufficienti a ritenere che l’intermediario garantisse la correttezza del proprio operato. La doglianza di difetto di motivazione è dunque respinta.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ritiene che le conclusioni dell’amministrazione non si manifestino irragionevoli e non si pongano in contrasto con la disciplina vigente, che in caso di gravi violazioni prevede la revoca della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione.

Assume rilievo decisivo la circostanza che le violazioni non siano state contestate nella loro esistenza storica e che risultino ripetute e afferenti a vari aspetti dell’attività di assistenza fiscale. Il Collegio condivide pertanto il giudizio di gravità operato dall’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite, essendo la fase cautelare già regolata e non essendoci stata ulteriore attività processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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