Sei scatti anche sull’indennità di buonuscita dei carabinieri cessati a domanda (TAR Sicilia n. 2279 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, si applica anche al calcolo del trattamento di fine servizio degli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, compresa l’Arma dei Carabinieri, collocati a riposo su domanda con cinquantacinque anni di età anagrafica e trentacinque anni di anzianità contributiva. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, nel disciplinare l’attribuzione dei sei scatti ai soli fini della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. non innova tale regime, ma ne conferma espressamente la perdurante vigenza per il personale militare.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno agito collettivamente davanti al TAR Sicilia per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio. Avevano cessato il servizio dopo più di trentacinque anni utili ai fini contributivi e con più di cinquantacinque anni di età anagrafica, accedendo al collocamento a riposo su domanda.
L’Istituto previdenziale aveva liquidato l’indennità di buonuscita senza riconoscere i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, da calcolare sull’ultimo stipendio e sugli altri benefici stipendiali. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’accertamento del diritto alla loro inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’Istituto si è costituito con atto di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato l’inammissibilità dell’istanza depositata il 21.07.2026, con cui la parte ricorrente aveva chiesto il passaggio in decisione senza presenziare all’udienza pubblica: si tratta di incombente difensivo non previsto da alcuna disposizione di rito vigente.
Nel merito, la questione centrale riguarda l’applicabilità del beneficio dei sei scatti a chi, già appartenente alle Forze di Polizia, è stato collocato a riposo su domanda con cinquantacinque anni di età e trentacinque di contribuzione. Il giudice ha richiamato l’orientamento del Giudice d’Appello amministrativo, che ha ricostruito l’istituto in modo dettagliato.
Secondo tale indirizzo, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile e opera ai soli fini del calcolo della pensione. Lo si desume dalla lettera della norma e dal rinvio all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. La disposizione non incide quindi sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita con riferimento ai sei scatti di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Un ulteriore argomento si trae dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., collocato nel codice dell’ordinamento militare e dunque applicabile a tutte le Forze di Polizia ad ordinamento militare. La norma stabilisce che continua ad applicarsi l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il codice militare, quindi, non ha innovato il regime previgente, ma ne ha sottolineato la perdurante vigenza per il personale militare.
Il Tribunale ha condiviso tale ricostruzione e ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al calcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Istituto intimato, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, vista la non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.