Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 175 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, ma non preclude la pronuncia sulle spese. La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, che si parametra alla fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha prodotto la cessazione della materia del contendere. La condanna dell’amministrazione o dell’ente previdenziale consegue, pertanto, all’accertamento che il ricorso era fondato e che la parte obbligata ha atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 157/2020, parzialmente riformata dalla sentenza n. 139/2023 della Sezione Seconda Giurisdizionale d’Appello. Ha notificato all’INPS, Direzione Provinciale di Sassari, formale atto di diffida ad adempiere in data 13 settembre 2023. Nel ricorso ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio all’Istituto previdenziale perché adottasse i provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione della sentenza e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta.

L’INPS si è costituito in giudizio rappresentando di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e che l’aggiornamento della pensione, con il pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori, sarebbe avvenuto con la rata di giugno 2024. Ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il difensore del ricorrente ha confermato l’esatto adempimento e ha insistito per la condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Ne è conseguita la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

La Corte non si è limitata a prendere atto della cessazione. Ha applicato il principio della soccombenza virtuale, richiamando l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui tale criterio consiste nella fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Su tale base, il giudice ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. La decisione è sorretta da un dato documentale preciso: risultava in atti che l’Istituto previdenziale aveva atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto. L’inerzia serbata fino alla proposizione del giudizio ha quindi fondato la soccombenza, nonostante l’adempimento intervenuto in corso di causa.

Le spese di assistenza legale sono state liquidate in complessivi euro cinquecento, in favore del difensore del ricorrente che si era dichiarato antistatario. La condanna è stata pronunciata a carico dell’ente previdenziale, definitivamente pronunciando sul ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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