Clausola di assicurazione a carico del committente non implica obbligo di manleva (App. Genova n. 319/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della clausola contrattuale che pone a carico del committente le “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti” deve ancorarsi al senso letterale e alla comune intenzione delle parti; tale previsione non implica, in caso di mancata o inesatta copertura assicurativa, un obbligo autonomo del committente di manlevare e tenere indenne l’appaltatore dai danni cagionati a terzi. La dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal difensore munito di solo mandato ad litem non estingue il processo ex art. 306 c.p.c., ma determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
I proprietari di porzioni di un condominio e l’amministratore convennero in giudizio le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione di un’autorimessa interrata in un terreno limitrofo, lamentando fessurazioni e cavillature ai propri immobili. Il tribunale accertò la responsabilità paritaria al 50% tra la società che aveva eseguito lo scavo e quella che aveva realizzato la palificazione, condannandole in solido al risarcimento e respingendo le domande di garanzia verso le assicurazioni.
In appello, la società appaltatrice (esecutrice della palificazione) chiese di essere manlevata dalla committente in forza dell’art. 4.7 del contratto d’appalto, che elencava tra gli “oneri a carico committente” le “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti”. La Corte d’Appello accolse la domanda, ritenendo che le parti avessero inteso ripartire il rischio risarcitorio a carico della committente. La Cassazione, con ordinanza n. 33369/2022, cassò la sentenza sul punto, enunciando i corretti criteri ermeneutici e rinviando alla Corte genovese.
La Motivazione della Corte
Il giudice di rinvio, in conformità ai principi della Suprema Corte, ha riesaminato la clausola contrattuale alla luce del tenore letterale, del contesto negoziale e dello scopo pratico perseguito. La previsione “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti” indica, in modo univoco, l’onere per il committente di stipulare una polizza a copertura dei danni arrecati a terzi dall’esecuzione dei lavori, ma non contiene alcun riferimento a un’obbligazione di garanzia diretta a favore dell’appaltatore in caso di inadempimento o di copertura assicurativa inesistente o insufficiente.
La Corte ha quindi rigettato la domanda di manleva, osservando che il contratto di assicurazione effettivamente stipulato dalla committente con la propria compagnia copriva solo i danni cagionati dall’assicurato e per fatto accidentale, mentre i danni in questione derivavano da condotte colpose dell’appaltatrice. Da ciò non discende, tuttavia, un obbligo del committente di sopportare in proprio il carico risarcitorio, poiché la clausola non configura una pattuizione di garanzia atipica ma si limita a ripartire l’onere di procurarsi la copertura assicurativa.
Preliminarmente, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra gli attori e la società convenuta, a seguito di accordo transattivo e di rinuncia agli atti notificata dal difensore. Ha precisato che la rinuncia, essendo stata effettuata dal solo difensore munito di mandato ad litem senza potere dispositivo, non integra i presupposti dell’estinzione ex art. 306 c.p.c., ma è idonea a far venire meno l’interesse alla pronuncia di merito, con integrale compensazione delle spese tra quelle parti. Analoga declaratoria è intervenuta nel rapporto tra la società e la propria assicurazione, già definito nei gradi precedenti.
Implicazioni Pratiche
- Redazione delle clausole assicurative: nell’ambito dei contratti di appalto, la previsione di oneri assicurativi a carico del committente deve essere formulata con precisione: se le parti intendono attribuire al committente un’obbligazione di manleva in caso di inefficacia della copertura, occorre una pattuizione espressa in tal senso, non desumibile dalla mera indicazione dell’onere di stipulare la polizza.
- Efficacia della rinuncia agli atti: il difensore che intenda rinunciare all’azione o all’intera pretesa deve essere munito di mandato speciale ex art. 306 c.p.c.; in difetto, la dichiarazione non estingue il processo ma può essere valutata come indice di sopravvenuta carenza di interesse, determinando la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
- Utilizzo dei documenti nei giudizi di rinvio: in caso di mancata riproduzione di un documento già acquisito nei precedenti gradi, il giudice di rinvio può fondare la decisione sul contenuto trascritto nella sentenza impugnata o in altro atto del processo, senza necessità di nuova produzione, purché la clausola sia riportata integralmente e se ne possa apprezzare il significato.
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