La clausola “valore a nuovo” non deroga al principio indennitario (Cass. civ. Sez. 3 n. 19283 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La polizza assicurativa con clausola “valore a nuovo”, non disciplinata direttamente dalla legge ma nota nella prassi negoziale, non può derogare al principio indennitario, cui possono fare eccezione solo ipotesi previste dalla legge. Essa si distingue dalla polizza stimata di cui all’art. 1908, secondo comma, cod. civ., che invece consente alle parti, per espressa disposizione di legge, di stabilire a priori il valore della cosa assicurata, con stima a carattere negoziale e vincolante, soggetta a un vincolo di forma. Il “valore a nuovo” è volto all’oggettiva determinazione del valore del bene assicurato e va determinato avendo riguardo al momento del sinistro, con riferimento al modello specifico del veicolo del contraente e non a modelli successivi, con diverse qualità e prestazioni aggiornate. L’accertamento dell’inapplicabilità della clausola “valore a nuovo” a un veicolo fuori produzione da tempo, essendo frutto di un accertamento in fatto, si sottrae al sindacato di legittimità, ove non sia denunciata la violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale.
Il Fatto
A seguito del furto del proprio veicolo, il contraente conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice per sentirla condannare al pagamento della differenza tra quanto versato a titolo di indennizzo in base a perizia contrattuale e la maggior somma pretesa richiamandosi alla clausola 25 delle condizioni generali di polizza, che prevedeva la corresponsione del “valore a nuovo” in caso di perdita totale entro i primi dodici mesi dall’immatricolazione del mezzo.
Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che, essendo il veicolo ormai fuori commercio al momento dell’immatricolazione, non fosse consentito alle parti determinare il valore assicurato utilizzando parametri riferiti alla più recente versione del modello. Il contraente proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 1908, 1322 e 1372 cod. civ. e la nullità della sentenza per invincibile contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, incentrato sulla qualificazione del contratto come polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., qualificazione ritenuta erronea. La clausola in questione costituiva, invece, una polizza con clausola “valore a nuovo”, avente lo scopo di indennizzare il danneggiato del costo per l’acquisto di un veicolo nuovo, valore da determinarsi avendo riguardo al momento del sinistro. Tale clausola, non disciplinata direttamente dalla legge, non può derogare al principio indennitario, giustificato da ragioni di ordine pubblico consistenti nell’evitare che il contratto di assicurazione diventi fonte di lucro e incentivo alla provocazione dolosa del sinistro.
La Corte ha evidenziato la netta distinzione tra la clausola “valore a nuovo” e la polizza stimata, osservando che, nella specie, il testo della clausola richiamava i valori Infocar ma specificava che l’indennizzo andava corrisposto “nei limiti del valore assicurato”, il che rendeva inequivoca la differenza rispetto all’ipotesi dell’art. 1908, secondo comma, cod. civ., in cui la determinazione del valore prescinde da qualsiasi riferimento al bene.
La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di dichiarare inapplicabile la clausola, atteso che il veicolo, fabbricato nel 2004 e fuori produzione da sei anni, era diverso da quelli attuali di riferimento, confermando il valore stabilito dalla perizia sulla base delle indicazioni contenute nella rivista “Quattroruote” per i veicoli dello stesso tipo, valorizzati all’epoca del furto. Tale interpretazione, in quanto frutto di un accertamento in fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. Infondato è stato ritenuto anche il secondo mezzo, non ravvisandosi alcuna invincibile contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, unica ipotesi, insieme all’assenza o mera apparenza, che consente il controllo in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
- Art. 1372 c.c. – Efficacia del contratto
- Art. 1908 c.c. – Valore della cosa assicurata