Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di repressione degli abusi edilizi (TAR Sicilia n. 1976 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una segnalazione circostanziata e documentata del proprietario dell’area confinante, il Comune ha l’obbligo di concludere il procedimento di repressione degli abusi edilizi con un provvedimento espresso: non può restare silente. Il mancato esito espresso integra silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi dell’art. 31 c.p.a. La legittimazione del confinante deriva dal collegamento stabile con la zona e dagli effetti nocivi diretti che l’opera abusiva produce sul suo bene. L’obbligo di provvedere sussiste anche indipendentemente da norme specifiche, ove esigenze di giustizia sostanziale e il dovere di buona amministrazione lo impongano.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’unità immobiliare confinante con un fondo di natura demaniale nel Comune di Capo d’Orlando, assumevano che il fabbricato insistente su tale particella fosse stato assistito da titoli edilizi errati, in realtà riferibili ad altro edificio, e privo di pareri della Soprintendenza e del Genio civile, con violazione delle distanze.

Con nota del 18 dicembre 2025 chiedevano quindi al Comune l’annullamento dei titoli ritenuti illegittimi e l’adozione dei provvedimenti repressivi. Non ricevendo alcun riscontro, né ai solleciti, proponevano ricorso avverso il silenzio-inadempimento, richiamando il potere di autotutela cosiddetta doverosa ex art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Il Comune non si costituiva; l’Assessorato regionale si costituiva con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla legittimazione del proprietario dell’area confinante. Il rimedio di cui all’art. 31 c.p.a. è azionabile da chi subisce gli effetti nocivi immediati e diretti dell’opera abusiva sul proprio bene, dovendosi riconoscere il collegamento stabile con la zona di ubicazione dei manufatti (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3430).

La seconda affermazione riguarda l’obbligo di provvedere. Secondo la giurisprudenza citata, in presenza di segnalazioni circostanziate e documentate l’Amministrazione deve attivare un procedimento di controllo e concluderlo con un provvedimento esplicito, sanzionatorio o di motivata archiviazione, non potendo giustificare un comportamento meramente silente: il mancato esito espresso integra silenzio-rifiuto impugnabile ex art. 31 c.p.a. (richiamata TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 aprile 2026, n. 1634).

Il Collegio aggiunge che l’obbligo sussiste anche a prescindere da norme specifiche che impongano di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme. In regime di trasparenza e partecipazione, l’obbligo ricorre ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., rispetto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa (richiamate TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 13 giugno 2022, n. 979; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 29 aprile 2021, n. 1070; TAR Veneto, Sez. III, 5 gennaio 2022, n. 29). Rileva, in particolare, che all’autorità non è affidata una mera facoltà, ma una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell’interesse pubblico.

Ne discende, secondo il Collegio, che il proprietario del terreno confinante può chiedere all’Amministrazione gli accertamenti e i provvedimenti annullatori e di ripristino. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere con provvedimento espresso nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di S. Agata di Militello, con termine di ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Ente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *