Improcedibilità per carenza d’interesse nel versamento parziale del payback (TAR Lazio n. 10304 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente, fondata sull’avvenuto versamento della quota ridotta del payback sui dispositivi medici ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023, può essere valutata dal giudice quale indice di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando manchino le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla normativa, necessarie per la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento che definiva l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai provvedimenti ministeriali presupposti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo versato la quota del 48% del pagamento dovuto, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023. Con successivo intervento normativo — l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 — il debito è stato ulteriormente ridotto al 25% per le imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla società ricorrente, presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni delle amministrazioni regionali circa l’avvenuto versamento della quota ridotta, attestazioni che nella fattispecie mancano. La normativa richiamata — sia l’art. 8 del D.L. n. 34/2023 sia l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 — condiziona infatti la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla comunicazione alle segreteria del TAR Lazio dei provvedimenti con cui le regioni accertano il tempestivo versamento.
Tuttavia, il Collegio rileva che la richiesta della ricorrente può essere comunque valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché evidenzia la volontà della società di non proseguire nel giudizio e la conseguente perdita di interesse alla definizione nel merito della controversia. L’avvenuto versamento della quota ridotta, infatti, comporta l’estinzione dell’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione rilevata d’ufficio, ponendola a fondamento della decisione. Il giudice ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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