Inammissibile il ricorso per cassazione per mescolanza di motivi e violazione dell’onere di specificità (Cass. civ. Sez. 5 n. 18306 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili. La censura di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. è inammissibile per violazione dell’onere di specificità ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., laddove il ricorrente si limiti a evocare genericamente le norme violate senza indicare le statuizioni della sentenza impugnata che si pongono in contrasto con esse. La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme, qualora il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito, dimostrandone la diversità.
Il Fatto
La società contribuente, con sede in Malta, riceveva un avviso di accertamento ai fini IRPEF e IRAP per il periodo d’imposta 2016, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. L’Amministrazione finanziaria contestava l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’art. 162, primo comma, t.u.i.r., ravvisata nella presenza di un rappresentante legale con domicilio fiscale in Italia, che gestiva la parte tecnico-commerciale e concludeva i contratti di lavoro.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso della società, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione, ritenendo sussistente la stabile organizzazione e accertando un reddito d’impresa sulla base di dati acquisiti dalle banche dati e delle risultanze del PVC. La società proponeva ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 23, 86, 151 e 152 TUIR e l’omessa contraddittoria motivazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei. Il motivo, rubricato come violazione di legge e vizio di motivazione, prospetta la medesima questione sotto profili incompatibili, demandando al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente.
Riconducendo il motivo all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la Corte ha evidenziato che il ricorso è comunque inammissibile per violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.. La società ricorrente si è limitata a evocare genericamente la violazione del “combinato disposto degli artt. 23, 86, 151 e 152 TUIR”, senza indicare in modo specifico quali siano le statuizioni contenute nella sentenza gravata che si porrebbero in contrasto con dette disposizioni, né il contenuto precettivo delle norme violate.
Quanto alla doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato che difetta del requisito di specificità, non essendo precisato su quale “fatto storico” non si sarebbe pronunciata la sentenza impugnata. Inoltre, la pronuncia di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo di omesso esame, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità.
Infine, la Corte ha ritenuto che la motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è conforme all’esito del giudizio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali e, ravvisando un’ipotesi di abuso del processo, alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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