Ordinanza contingibile e urgente: il fumus è valutato sugli interventi di messa in sicurezza dell’edificio (TAR Molise n. 43 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente, emessa dal sindaco per la rimozione di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, prescinde dall’accertamento dell’imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo. Ai fini della valutazione del fumus boni juris in sede cautelare, rileva l’attuale stato di aggravamento delle condizioni di sicurezza dell’edificio, emerso dal confronto tra i verbali di intervento, e non la mera sussistenza di un precedente quadro fessurativo. Il periculum in mora del ricorrente è recessivo rispetto alla primaria esigenza di tutela dell’incolumità pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva ordinato interventi di messa in sicurezza di un edificio di sua proprietà, sito in una via pubblica, a causa del rischio di crollo. L’interessato contestava la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento, sostenendo che il quadro fessurativo dell’immobile fosse il medesimo già esistente nel 2002, come emergerebbe dalla documentazione fotografica allegata al Piano di Emergenza Urbana. Il ricorrente chiedeva quindi la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, lamentando la mancata dimostrazione di un pericolo attuale per la pubblica incolumità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato la domanda cautelare alla luce dei due tradizionali presupposti: il fumus boni juris e il periculum in mora. Sul primo profilo, ha rilevato che le censure del ricorrente hanno trovato puntuale controdeduzione da parte del Comune, il quale ha prodotto elementi documentali idonei a dimostrare l’aggravamento delle condizioni di sicurezza del fabbricato. In particolare, la difesa comunale ha evidenziato la differenza tra la lesione rilevata dai Vigili del Fuoco nel 2011, descritta come “sub-verticale presumibilmente di vecchia fattura”, e quella constatata nel corso dell’intervento del 2026, definita come “lesione evidente (circa 5 cm) su parete portante”. Tale aggravio ha indotto il Collegio a ritenere necessaria una verifica della perdurante attitudine conservativa degli strumenti di messa in sicurezza adottati dall’interessato nel 2012.
Il TAR ha inoltre ricordato che le ordinanze contingibili e urgenti, proprio per la loro natura, prescindono dall’imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo. L’Amministrazione non è pertanto tenuta ad accertare se i danni derivino da fenomeni franosi, da condizioni geomorfologiche del versante o da vizi intrinseci del fabbricato, essendo sufficiente la sussistenza di un’attuale condizione di rischio per l’incolumità pubblica. Il contenuto dell’ordinanza impugnata, nel riferirsi alla necessità di imporre con urgenza l’esecuzione degli interventi indispensabili alla rimozione delle condizioni di rischio strutturale dell’edificio, è stato ritenuto circoscritto alla messa in sicurezza delle condizioni intrinseche del fabbricato.
Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha giudicato recessivo rispetto alla primaria esigenza di rimuovere il pericolo per l’incolumità pubblica derivante dalla possibilità di crollo. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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