Transazione tra un coerede e il debitore e facoltà dell’altro di profittarne (Cass. civ. Sez. 3 n. 1486 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I crediti facenti parte del patrimonio ereditario cadono nella relativa comunione, sicché tutti i coeredi, quali concreditori, possono ciascuno agire in giudizio per l’intero credito o per la propria quota. Essi non sono sottratti alla regola di cui all’art. 1304 cod. civ., potendo singolarmente stipulare con la controparte una transazione avente ad oggetto la propria quota, cui l’altro concreditore è libero di dichiarare di voler profittare. Nei relativi giudizi non sussiste, tra i coeredi, litisconsorzio necessario, poiché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza; l’eventuale esistenza di un litisconsorzio iniziale non è comunque ostativa alla transazione stipulata da uno solo dei litisconsorti, che regola solo le reciproche pretese tra gli stipulanti.
Il Fatto
Una donna conveniva in giudizio un Comune per essere risarcita dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsole su una via pubblica. Il Tribunale accoglieva la domanda in favore degli eredi, i due figli, che si erano costituiti dopo il decesso dell’attrice. Il Comune proponeva appello, cui i germani resistevano separatamente. Successivamente, il Comune e uno dei due coeredi raggiungevano un accordo transattivo; la Corte d’appello dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella posizione e accoglieva invece l’impugnazione nei confronti dell’altro coerede, ponendo le spese a suo carico. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il coerede rimasto soccombente.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 727, 752, 754, 757 e 1314 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di indivisibilità del credito ereditario, con conseguente illegittimità sia della declaratoria di cessazione della materia del contendere limitata alla posizione del coerede transigente sia del capo sulle spese.
La censura è respinta. Quanto al primo profilo, la Corte d’appello non si è sottratta al dovere decisionale, avendo espressamente escluso che la mancata adesione alla transazione da parte del ricorrente potesse precludere la composizione della lite con uno soltanto degli appellati, trattandosi di autonome posizioni soggettive ancorché scaturenti da un unico rapporto obbligatorio. Quanto alle spese, quelle relative alla controversia con il coerede transigente sono state compensate tra le suddette parti, mentre solo quelle di consulenza hanno seguito la soccombenza del ricorrente, che ha proseguito la lite.
Il ricorrente fonda la propria tesi su una errata lettura di Cass. Sez. Un. n. 24567 del 2007, la quale ha statuito che i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi, ma entrano nella comunione ereditaria; ciascun partecipante può agire singolarmente per l’intero credito comune o per la sola quota, senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Nella specie, entrambi i germani avevano agito per l’intero, ma ciò non mutava la loro qualità di concreditori e la soggezione del rapporto alla regola dell’art. 1304 cod. civ., dettata in tema di solidarietà attiva.
Sulla base di tale contitolarità, la Corte afferma che i coeredi possono singolarmente stipulare con la controparte una transazione avente ad oggetto la propria quota, cui l’altro concreditore è libero di dichiarare di voler profittare. In difetto di adesione, correttamente il giudice di merito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e ha deciso la controversia sull’intero credito riguardo all’altro, che faceva valere l’intero. Il principio vale anche nell’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., che non ostacola la transazione, la quale regola solo le reciproche pretese tra gli stipulanti.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2051, 1227 e 2043 cod. civ., è invece dichiarato inammissibile per la sua natura assertoria: il ricorrente dissente dalla motivazione senza criticarla effettivamente e pretende una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine alla condotta negligente della vittima, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del difensore antistatario del Comune, la cui richiesta di distrazione non necessita di essere ribadita nelle memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.