Deposito incontrollato di rifiuti non tenue per lunga durata (Cass. pen. Sez. VII n. 30876 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di deposito incontrollato di rifiuti, il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie rispetto alla ricostruzione chiara ed esauriente del giudice di merito. La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. è legittimamente esclusa quando il lungo lasso di tempo dell’attività illecita risulti rivelato da elementi sintomatici, quali la presenza di abbondante vegetazione spontanea sui cumuli di rifiuti. La richiesta di oblazione ex art. 318 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, se irrituale e tardiva, non può trovare accoglimento. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 15 maggio 2025, alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per fatto accertato in un centro del messinese nel maggio 2022. La contestazione riguarda il deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, presso la ditta del ricorrente.

Avverso la decisione di merito il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la contestazione del giudizio di colpevolezza, la mancata applicazione della procedura di oblazione e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte è chiamata a verificare la tenuta della motivazione del giudice monocratico.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si limita a prospettare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, contrapposta a quella chiara ed esauriente del giudice di merito. Questi, nel ritenere provato il deposito incontrollato, ha richiamato senza travisarne il contenuto gli accertamenti compiuti dal N.O.E. e dalla Guardia di Finanza, che avevano rinvenuto rilevanti ammassi di rifiuti, anche pericolosi, e carcasse di veicoli, in assenza di alcun presidio di sicurezza a tutela dell’ambiente.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa si duole della mancata applicazione della procedura ex art. 318 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, ma il Tribunale ha spiegato, in maniera pertinente, le ragioni della irritualità e della tardività della richiesta difensiva di oblazione, con argomentazioni che il ricorso non scalfisce.

Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, perché riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati dal giudice monocratico. In senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale ha ragionevolmente rimarcato l’ampio lasso di tempo che ha riguardato il deposito irregolare, come rivelato dalla presenza di abbondante vegetazione spontanea sui cumuli di rifiuti: un dato di fatto che esclude la marginalità dell’offesa.

Rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità, come già affermato in Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 e in Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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