Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 23367 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, tramite la deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non indichi il fatto storico la cui esistenza sia stata omessa, limitandosi a censurare l’omessa valutazione di deduzioni difensive o di elementi probatori, estranea a tale parametro. Costituisce, inoltre, surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito la rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito circa gli elementi sintomatici dello stato di insolvenza, rimessa alla valutazione incensurabile del giudice del merito. Qualora la sentenza impugnata si fondi su un’autonoma ratio decidendi non censurata efficacemente, il ricorrente non ha interesse all’esame dei motivi avverso le altre ragioni della decisione, inidonei a determinarne l’annullamento.

Il Fatto

La società debitrice proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia, accogliendo il reclamo del creditore, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. Il giudice del reclamo aveva accertato la sussistenza del credito del creditore istante e la sua legittimazione ad agire, nonché l’insussistenza dello stato di insolvenza della società, valorizzando l’inadempimento di un contratto di locazione e la situazione patrimoniale emergente dai bilanci, caratterizzata da patrimonio netto negativo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato pregiudizialmente il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Con riferimento alle censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato il fatto storico omesso, incentrando le proprie doglianze sull’omessa valutazione di deduzioni e argomentazioni difensive e di elementi di prova, tutte evenienze estranee al paradigma del vizio di motivazione, come da costante giurisprudenza di legittimità.

Per la restante parte, i motivi sono stati considerati come una mera rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile anche il primo motivo, atteso che, una volta consolidatasi l’autonoma ratio decidendi sulla legittimazione del creditore, l’eventuale accoglimento delle altre censure non sarebbe stato idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

Quanto al quarto e quinto motivo, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità in quanto volti a contestare la valutazione degli elementi di prova compiuta dalla Corte di merito circa l’esistenza degli elementi sintomatici dello stato di insolvenza. Ha precisato che la violazione di legge non può attingere al giudizio di erronea valutazione del materiale probatorio, rimesso al giudice del merito, e che le censure erano dirette a riformulare l’asserito cattivo uso del potere di cernita e valutazione delle prove, non deducibile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *