Termine breve di 30 giorni per il ricorso in cassazione avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale su reclamo (Cass. civ. Sez. I n. 23368 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art. 51, comma 13, CCII per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica anche all’impugnazione della sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo proposto ex art. 50 CCII, abbia dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. La natura del provvedimento impugnato, e non la qualità di parte reclamante, determina l’operatività del termine breve, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato oltre tale termine.

Il Fatto

Un creditore proponeva reclamo avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di una società debitrice per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. La corte d’appello accoglieva il reclamo e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, accertando l’esistenza di debiti erariali scaduti e non pagati e ritenendo il reclamante legittimato quale creditore in via di regresso per avere adempiuto, nella qualità di fideiussore, all’obbligazione di pagamento delle rate di un mutuo gravante sulla società. La società debitrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato notificato in data 15 maggio 2024, mentre la sentenza impugnata risultava notificata ad opera della cancelleria in data 18 marzo 2024. La società ricorrente aveva pertanto proposto l’impugnazione quando il termine perentorio di cui all’art. 51, comma 13, CCII era già decorso.

Con la memoria illustrativa, la ricorrente ha dedotto che al ricorso in oggetto dovesse applicarsi il termine di diritto processuale comune di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, sostenendo che il termine di trenta giorni sarebbe applicabile al solo ricorso per cassazione proposto a seguito di reclamo avverso la sentenza del tribunale che dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

La Corte ha ritenuto la deduzione infondata, dando continuità al principio già affermato da Cass., n. 26690/2025, secondo cui il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 51, comma 13, CCII si applica anche all’impugnazione della sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale.

In applicazione di tale principio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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