Quota retributiva pensione mista militari, aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 389 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. L’aliquota fissa del 44% non è generalizzabile a tutto il personale militare, ma circoscritta a chi possiede i requisiti dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973: cessazione effettiva dal servizio, maturazione del diritto alla pensione normale ex art. 52 e anzianità, all’epoca della cessazione, di almeno quindici e non più di venti anni. Il giudice è vincolato al principio nomofilattico delle Sezioni Riunite.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza, è titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS con il sistema c.d. misto. Al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva di diciassette anni e quattro mesi; è cessato dal servizio nel luglio 2020 con oltre quarantatré anni di anzianità.
L’INPS aveva determinato il coefficiente di rendimento applicando le aliquote dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, previste per il personale civile, e non quelle dell’art. 54, comma 1, dettate per il personale militare. Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pensione, invocando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e la circolare INPS n. 199 del 29 dicembre 2021, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995.
La Motivazione della Corte
Verificata la regolarità della notifica, il giudice monocratico dichiara la contumacia dell’INPS. Il thema decidendum è circoscritto all’applicabilità dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico.
La Corte richiama il principio nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Il supremo consesso ha escluso che l’aliquota fissa del 44% possa applicarsi a tutto il personale militare, circoscrivendola a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata e, in particolare, di un’anzianità, all’epoca della cessazione, di almeno quindici e non più di venti anni.
Muovendo da tali premesse, il giudice accerta che il ricorrente, beneficiario di sistema misto, ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di diciassette anni e quattro mesi, compresa dunque nella forbice indicata. Ne deriva il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo, del coefficiente annuo per ogni anno utile.
La Corte richiama altresì la sentenza n. 393 del 25/10/2021 della Prima Sezione Centrale di Appello, che ha applicato il medesimo criterio. Sui ratei arretrati liquida la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione di ciascuno, trattandosi di elementi del trattamento di quiescenza posteriori all’entrata in vigore della legge n. 205/2000, secondo le SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/QM/2008 e l’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.
Le spese sono compensate, in ragione del recente mutamento giurisprudenziale e della conseguente mole di trattamenti pensionistici da riliquidare da parte dell’INPS.
Nota della Redazione
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