Confisca obbligatoria per reati tributari: automaticità e irrilevanza dell’impossidenza (Cass. pen. Sez. … n. 39547/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, l’art. 12-bis del medesimo decreto impone l’adozione della confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto o, quando ciò non sia possibile, la confisca dei beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Si tratta di una conseguenza necessaria della condanna, la cui applicazione non è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale è comunque obbligato a ordinarla a prescindere dal mancato rinvenimento del profitto e dalle disponibilità del reo. L’impossidenza è concetto estraneo all’ambito applicativo della confisca, che ha carattere afflittivo-sanzionatorio ed è ispirata al principio che il crimine non paga. Il giudice che dispone la confisca di beni che non siano già stati sequestrati non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, riservando alla fase esecutiva l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato.
Il Fatto
Il GUP del Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato, quale legale rappresentante di una s.r.l., alla pena di dieci mesi di reclusione per i reati di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (omessa dichiarazione IVA e IRES), commessi il 28 dicembre 2016 e il 28 dicembre 2017, ma non disponeva la confisca obbligatoria del profitto. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto anche in forma equivalente. Il difensore dell’imputato, in memoria, eccepiva che né il suo assistito né la società erano possidenti e che alcuna attività istruttoria era stata svolta in sede di merito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte premette che l’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 impone, in caso di condanna per uno dei reati ivi previsti, l’adozione della confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto, oppure, in caso di impossibilità, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente. Si tratta di una conseguenza obbligatoria della condanna, non rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a disporla a prescindere dal mancato rinvenimento del profitto e dalle disponibilità economiche del reo. La Corte chiarisce che il mancato rinvenimento del profitto o del prezzo non sterilizza la possibilità di ordinare la confisca, ma costituisce il presupposto per la confisca per equivalente. L’impossidenza è irrilevante, perché la confisca non è una misura risarcitoria né satisfattiva del credito tributario, bensì una misura afflittivo-sanzionatoria, finalizzata a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato e ispirata al principio che il crimine non paga. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (caso Moiseyeva, Phillips, Hentrich, Rustamkhani) a sostegno della legittimità della confisca per equivalenti, anche in assenza di prova della disponibilità di beni.
La Corte afferma, altresì, il principio per cui il giudice che dispone la confisca di beni non già sequestrati non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura, ma può limitarsi a determinare l’importo del profitto o del prezzo. L’individuazione specifica dei beni da apprensione e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato sono riservate alla fase esecutiva, demandata al pubblico ministero (richiamando Sez. 6, n. 53832/2017; Sez. 2, n. 24785/2015; Sez. 5, n. 9738/2015; Sez. 3, n. 37848/2014; Sez. 2, n. 35813/2013). Pertanto, la sentenza impugnata viene annullata limitatamente all’omessa statuizione sulla confisca, con rinvio al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica.
Implicazioni Pratiche
- Obbligatorietà della confisca: L’avvocato che assiste un imputato per reati tributari (d.lgs. n. 74/2000) deve avere consapevolezza che la confisca è una conseguenza automatica e obbligatoria della condanna, anche in caso di patteggiamento o rito abbreviato. Non è possibile eccepire l’impossidenza o la mancanza di beni per evitare la confisca, né il giudice può ometterla. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sulla contestazione dell’an del reato o sulla determinazione esatta del profitto, non sulla confisca in sé.
- Fase esecutiva: Il giudice della cognizione non è tenuto a individuare i beni da confiscare in sentenza; può limitarsi a quantificare il profitto. L’individuazione dei beni (mobili, immobili, conti correnti) e la verifica del loro valore avviene in fase esecutiva, su iniziativa del Pubblico Ministero. L’avvocato del condannato può, in quella fase, contestare la corrispondenza tra il valore dei beni individuati e il quantum della confisca, ma non la legittimità della misura in sé, se la condanna è passata in giudicato.
- Profitto societario e responsabilità dell’amministratore: Il profitto del reato tributario (risparmio di imposta) è riferibile all’ente (s.r.l.) e non alla persona fisica dell’amministratore, ma la confisca per equivalente può essere disposta sui beni della persona fisica condannata, anche se il profitto è stato conseguito dalla società. La confisca per equivalente ha natura personale e può essere eseguita sul patrimonio del reo, indipendentemente dalla circostanza che il profitto sia stato incamerato dall’ente. L’avvocato non può eccepire che il profitto sia stato conseguito dalla società e non dall’imputato per escludere la confisca sui suoi beni, ma può contestare la quantificazione del profitto stesso.
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