Obbligo di istruttoria e motivazione specifica nel diniego di CIGO (TAR Marche n. 666 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’INPS nega la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, con particolare riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. L’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 configura il supplemento istruttorio come potere-dovere dell’Ente, da esercitare quando gli elementi esibiti dall’impresa non siano sufficienti. In presenza di numerose concessioni precedenti, il diniego non può fondarsi su motivazione stereotipata, ma richiede un’approfondita istruttoria in contraddittorio. Nel settore calzaturiero, l’andamento ciclico del mercato non è di per sé causa di rigetto, non essendo imputabile all’imprenditore.
Il Fatto
La ricorrente, società attiva nella produzione di materiali per il settore calzaturiero e della pelletteria, presentava in data 9 febbraio 2024 domanda di Cassa Integrazione Ordinaria per calo della domanda, con riferimento al periodo dal 29 gennaio al 10 marzo 2024. La sede INPS di Ascoli Piceno rigettava l’istanza con provvedimento del 27 marzo 2024, notificato il 18 aprile 2024.
Il diniego si fondava sulla reiterazione e costanza nel tempo della mancanza di commesse, qualificata come sosta abituale e ricorrente, sul difetto di transitorietà, sulla riconducibilità della situazione all’organizzazione aziendale, sulla mancanza di eventi eccezionali e imprevedibili e sull’assenza di interventi di risanamento, con esubero strutturale della forza lavoro. Due precedenti domande relative ai periodi ottobre/novembre 2023 erano state parimenti respinte. La società proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, nonché il difetto di motivazione. L’INPS si costituiva resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e non accoglie l’istanza di riunione con il separato giudizio, per la diversità dei periodi e del corredo motivazionale dei relativi provvedimenti. La società appartiene, quanto a mercato di riferimento, al settore calzaturiero. Il messaggio INPS n. 2276 del 2017 ammette alla CIGO le imprese soggette a ciclica contrazione dell’attività connessa alle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del bene.
Assume rilievo anche il messaggio n. 1856 del 2017, che impone di attivare la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016 ogni volta si intenda rigettare la domanda per carenza di elementi valutativi. Nella specie, l’INPS non ha svolto alcuna concreta verifica della situazione aziendale, neppure rispetto alle pregresse ammissioni, senza dare conto delle circostanze che deponevano per un diniego in senso contrario ai precedenti accoglimenti.
Il provvedimento non confuta le ragioni congiunturali esposte nella relazione tecnica, né affronta la contrazione del settore, l’aumento del costo dell’energia e le conseguenze del conflitto in Ucraina. La motivazione omette di considerare le modifiche introdotte dal D.M. n. 67 del 31 marzo 2022, che menziona esplicitamente le crisi di mercato. L’atto di rigetto deve contenere un’esauriente disamina delle ragioni ostative, per consentire il controllo giurisdizionale dell’operato della P.A.
La carenza di specificità è aggravata dal citato messaggio, secondo cui l’andamento ciclico del settore non è di per sé causa di rigetto, trattandosi di elemento estraneo alla gestione imprenditoriale. L’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e l’art. 1 del D.M. n. 95442/2016 richiedono che la transitorietà sussista quando sia prevedibile la ripresa dell’attività; l’art. 3 disciplina la mancanza di lavoro o di commesse e la crisi di mercato.
Il supplemento istruttorio, pur previsto come facoltà, costituisce potere-dovere da esercitare in presenza dei presupposti. Esso era nella specie necessario per chiarire la differente valutazione rispetto alle domande precedenti, in assenza di qualsiasi traccia nella motivazione. La serie di istanze accolte può trovare conclusione solo ove si individui il carattere strutturale della crisi, ma non con approdo improvviso e motivazione stereotipata. Per la prima volta, inoltre, e senza contraddittorio, si contestano all’azienda la mancanza di risanamento e l’esubero strutturale. Il diniego è pertanto annullato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.